Contratti pubblici – Informativa prefettizia ex art. 10, D.P.R. n. 252/1998 – Ipotesi riciclaggio – Recesso contratto d’appalto – Legittimità 

àˆ legittimo il recesso con effetto immediato dal contratto di appalto adottato dalla p.A. a seguito dell’informativa prefettizia ex art. 10, D.P.R. n. 252/1998, emessa sulla base del sequestro preventivo disposto a carico della società  aggiudicataria, per essere stata quest’ultima utilizzata in operazioni di riciclaggio, atteso che, a mente della prefata norma, l’emissione di misure cautelare per il delitto di cui all’art. 648-bis c.p. costituisce elemento da cui desumere un tentativo di infiltrazione mafiosa, ostativo alla conservazione del rapporto contrattuale.
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Vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 22 marzo 2103 1062 – 2013;  ric. 991 – 2013
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Vedi TAR, ric. n. 1718 – 2012
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N. 00053/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01718/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1718 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

C. S.., in persona del legale rappresentante pro tempore, e L. T. E.S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola 166/5;

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Carbonara e Simona Sardone, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, piazza Umberto I 1; 
U.T.G. – Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
A.t.i. Multiservice di Valletta Filippo – Pulileader Servizi di Seimò Liliana; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 20 novembre 2012, successivamente conosciuto, con il quale l’Università  degli Studi di Bari ha comunicato di aver disposto il recesso con effetto immediato dal contratto di appalto dei servizi di pulizia presso gli immobili universitari, in seguito all’adozione di informativa prefettizia resa ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998;
della contestuale revoca della delibera del 4 ottobre 2012, di proroga del servizio fino al 31 dicembre 2012;
del provvedimento del 5 dicembre 2012, con il quale l’Università  ha disposto la cessazione del servizio ed ha indicato il nuovo affidatario;
dell’informativa del Prefetto di Roma n.182061 del 25 ottobre 2012, di contenuto ignoto;
di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale e connesso ai precedenti.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e dell’U.T.G. – Prefettura di Roma;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Felice Eugenio Lorusso, per delega dell’avv. Giovanni Pesce, Simona Sardone, Domenico Carbonara e Ines Sisto;
 

Considerato che dall’istruttoria svolta è emerso che le società  consorziate E.- S. c. e L. T. E. s.p.a., gestite di fatto da omissis, sono state utilizzate per operazioni di riciclaggio, come risultante dalla sentenza della Corte di Cassazione n. /2011, che ha confermato il sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Roma;
che l’ipotesi di riciclaggio è una di quelle prese in esame dall’art. 10 del d.p.r. 252/98, che prevede che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, con conseguente sussistenza dei presupposti richiamati dal provvedimento impugnato;
che pertanto va respinta l’istanza cautelare;
che ricorrono le ragioni che giustificano la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)