Sanità  e farmacie – Laboratorio analisi cliniche – Ordinanza sindacale regolarizzazione per carenze strutturali – Termini – Fattispecie

Non può essere accolta l’istanza di misura cautelare intesa a sospendere gli effetti di un’ordinanza sindacale che sancisce la necessità  di procedere all’adeguamento sotto il profilo edilizio di un laboratorio di analisi cliniche alla L.R. n. 8/2004, se i locali non possano essere utilizzati per violazione dell’altezza minima fissata dal regolamento edilizio e d’igiene e  se il termine per effettuare il suddetto  adeguamento risulti congruo (180 giorni).


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Vedi C.d.S., sez. III, ordinanza 6 febbraio 2014, n. 579 – 2014; ric. n. 1226 – 2013
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Vedi TAR ric. n. 1429 – 2012


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N. 00037/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01429/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Due Emme Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, n.25;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.Ra Comunale, via P.Amedeo n.26; 
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita n.6; 
Regione Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza del sindaco di Bari n. 810 del 27.06.2012, successivamente notificata, ad oggetto: “adempimenti necessari per regolarizzare le carenze strutturali, ai sensi della l.r. n. 8/2004 e s.m.i. art. 15, in relazione alla struttura sita in Bari alla via magna grecia n. 11” (laboratorio analisi cliniche); nonchè di tutti gli atti presupposti e connessi, ivi richiamati, ed in particolare delle note 25.03.2011 prot. n. 052163 e 20.07.2011 prot. n. 124911 del dipartimento di prevenzione sisp asl ba, della nota 27.02.2012 prot. n. 47010 e del provvedimento 19.06.2012 n. 178 della ripartizione edil. privata del comune di Bari.
motivi aggiunti:
dell’ordinanza 2012/01175 – 2012/130/00274 del 5/11/2012, notificata in data 7/11/2012, a firma del direttore della ripartizione urbanistica ed edilizia privata del comune di Bari, ad oggetto: annullamento abitabilità  di locali ad uso laboratorio analisi; nonchè di tutti gli atti presupposti e connessi.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Alberto Bagnoli, avv. A. Farnelli e avv. Carmine Cagnazzo, su delega E. Trotta;
 

Rilevato che il termine, pari a 180 giorni, per l’adeguamento della struttura al requisito dell’altezza minima prevista per gli edifici, è idoneo a concedere alla struttura un tempo adeguato per reperire locali conformi alla normativa di settore e che, peraltro, la concessione di un termine per l’adeguamento ben concilia l’interesse pubblico e quello privato;
rilevato che il requisito dell’altezza minima richiesta dai regolamenti edilizi e d’igiene (v. art. 48 Reg. Com. d’Igiene) è insuperabile, prima di tutto ai fini dell’agibilità ;
rilevato che i locali utilizzati per l’attività  di laboratorio, alti mt 2,30, non soddisfano il requisito dell’altezza minima richiesta in sede edilizia (alla quale, in assenza di diverse disposizioni in materia di accreditamento, deve, comunque farsi riferimento);
ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per l’accoglimento in fase cautelare;
ritenuto che le spese possano essere integralmente compensate in questa fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)