1. Giurisdizione – Pubblico impiego – Riparto – Principi


2. Giurisdizione  – Pubblico impiego – Riparto – Concorso pubblico – Richiesta assunzione ex L. n. 68/1999 – Giurisdizione G.O.


3. Giurisdizione – Istruzione pubblica – Concorsi – Mancato riconoscimento titolo precedenza soggetto portatore handicap – Giurisdizione G.O.


4. Giurisdizione – Istruzione pubblica – Aggiornamento biennale graduatorie provinciali personale docente – Giudice amministrativo – Difetto di giurisdizione

1. Sono attribuite alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie inerenti ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la p.A. che si sviluppano fino alla approvazione della graduatoria: le controversie della fase successiva all’approvazione della graduatoria di un concorso esulano pertanto dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario.


2. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una controversia promossa dal soggetto che ha partecipato a concorso pubblico e che, a seguito dell’approvazione della graduatoria finale, pretenda di essere assunto avvalendosi della L. n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili: in tal caso la controversia non è intesa a modificare l’ordine della graduatoria concorsuale, ma è diretta a far valere il diritto di priorità  all’ordine sancito dalla graduatoria, che quindi resta immutata.


3. La questione relativa alla pretesa del ricorrente relativa al riconoscimento della priorità  connessa allo stato di soggetto portatore di handicap, nell’ambito di una selezione pubblica, attenendo all’accertamento circa la sussistenza in capo allo stesso del titolo alla precedenza quale riconosciuto direttamente dalla legge e con esclusione di qualsivoglia discrezionalità  dell’Amministrazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (nel caso di specie, il ricorrente, nell’ambito di una procedura volta all’aggiornamento biennale della graduatoria provinciale del personale docente, aveva adito la giurisdizione amministrativa).  


4. Nell’ambito di una procedura volta all’aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali permanenti del personale docente della scuola secondaria di primo grado, non controvertendosi di graduatoria conseguente all’esito di concorsi per l’accesso al pubblico impiego, bensì di mero aggiornamento di graduatorie finalizzate al conferimento di nomine a tempo determinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

N. 00059/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01555/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2012, proposto da: 
Pietro Mastrapasqua, rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso De Grandis, Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso Angelo Stella in Bari, via Scipione Crisanzio N. 48; Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia; 

per l’annullamento
per l’annullamento della graduatoria impugnata, limitatamente alla mancata attribuzione in favore del ricorrente del maggior punteggio spettante per i 4 (quattro) titoli concertistici esibiti, pari ad almeno p. 1 (uno) fino ad un massimo di p. 2 (due) per titolo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Angela Giotta, su delega degli avv.ti T. De Grandis e G. Marzocco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Il ricorrente, docente di tromba e canto, ha presentato istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di quarta fascia del personale docente della Scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso AL/77 (tromba), allegando la documentazione di riferimento.
Il ricorrente, essendo altresì soggetto portatore di handicap nella misura del 75% di invalidità  riconosciuta, ha formulato anche istanza per ottenere la priorità  nella scelta della sede ai sensi della l. 104/1992.
Nel luglio 2012 sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per il biennio 2013-2014 nelle quali il ricorrente risultava collocato al secondo posto con punti 75,75.
In conseguenza di quanto sopra, il ricorrente il 2.7.2012 ha proposto reclamo, ritenendosi illegittimamente collocato al secondo posto anzichè al primo, reclamo riscontrato negativamente dall’Amministrazione con provvedimento del 7.8.2012, sul presupposto della non valutabilità  con maggior punteggio di titoli artistici per difetto del programma di esecuzione.
In data 10.8.2012 è stata pubblicata la graduatoria provinciale definitiva permanente, utile per il conseguimento di nomina a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado, nella quale graduatoria veniva confermata la posizione e il punteggio del ricorrente così come già  configurati nella graduatoria provvisoria.
Il ricorrente contesta la ridotta valutazione di alcuni titoli artistici, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per disparità  di trattamento rispetto al trattamento nella valutazione riservato ad altri candidati in situazione identica.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 6 dicembre 2012 il Presidente del Collegio ha dato rituale avviso ai difensori presenti del rilevato profilo del difetto di giurisdizione nonchè dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il ricorso nel merito con sentenza in forma semplificata; i difensori presenti nulla hanno eccepito al riguardo e la causa è stata introitata per la decisione.
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. adito.
Ed invero condivide il Collegio l’orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione SS.UU. (14/5/2007 n. 10940; 11/1/2007 n. 307), secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato “sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato articolo 63 co. IV, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. che si sviluppano fino all’approvazione delle graduatorie ¦” (SS.UU. 10490/2007); “le controversie relative alla fase successiva all’approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario¦”; “rientra nella giurisdizione del giudice del lavoro una controversia promossa da un soggetto che ha partecipato a concorso pubblico e che, a seguito dell’approvazione della graduatoria finale, pretenda di essere assunto avvalendosi della L. 12/3/99 n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili; in tal caso, infatti, la controversia non è intesa a modificare l’ordine della graduatoria concorsuale, ma è diretta a far valere il diritto di priorità  rispetto all’ordine sancito dalla graduatoria medesima, che quindi resta immutata” (SS.UU. n. 307/2007).
Nel caso in esame infatti non si controverte di graduatoria conseguente all’esito di concorso per l’accesso al pubblico impiego, bensì di mero aggiornamento biennale di graduatorie permanenti, finalizzate peraltro non già  alla costituzione del rapporto di impiego a tempo indeterminato, bensì al conferimento di nomine a tempo determinato in ambito provinciale.
Ad analoga conclusione si perviene anche con riferimento alla pretesa del ricorrente relativa al riconoscimento della priorità  connessa allo stato di soggetto portatore di handicap, attenendo detta questione unicamente all’accertamento circa la sussistenza o meno in capo allo stesso del titolo alla precedenza, il cui accertamento in positivo o in negativo deriva direttamente dalla legge e con esclusione di qualsivoglia discrezionalità  dell’Amministrazione.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Evidenti ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, ricorrendo nella specie del Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro, previa riassunzione nei termini di rito processualcivilistici.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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