Istruzione pubblica – Università  – Corsi di laurea a numero programmato – Iscrizione anni successivi al primo – Fattispecie

Va dichiarato in sede cautelare l’obbligo del riesame dell’istanza di iscrizione all’Università  ad anni successivi al primo a seguito del diniego opposto per omesso superamento dell’apposita prova selettiva a corsi di laurea a numero chiuso, in quanto la L. n. 264/1999 prevede il superamento di detta prova solo per l’immatricolazione al primo anno.

*
Vedi TAR, ric. n. 35 – 2013

*

N. 00054/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00035/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2013, proposto da:

Salvatore Cuoco, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Vernola in Bari, alla via Dante n.97;

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e Università  degli Studi di Foggia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale di Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; 

nei confronti di
Claudia Ciriello; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della graduatoria di merito relativa al rilascio del nulla osta al trasferimento ad anni successivi al primo nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, a.a. 2012/2013, pubblicata il 7/11/2012, nella parte in cui esclude e, non include, gli studenti che, come il ricorrente , abbiano presentato domanda di trasferimento dall’Università  Romena;
-delle norme relative ai trasferimenti, a.a. 2012/2013, al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università  degli Studi di Foggia, se e per quanto vietino, limitino o pregiudichino il trasferimento di studenti provenienti da altre Università  anche comunitarie;
-del verbale redatto dalla Commissione Didattica in data 29/10/2012, menzionato nella suddetta graduatoria, recante la valutazione delle domande di trasferimento in entrata per il C.d.L. in Odontoiatria e Protesi Dentarie;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e dell’Università  degli Studi di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo Vernola, per delega dell’avv. Pasquale Marotta e l’avv. dello Stato Ines Sisto;
 

Rilevato che il ricorrente è stato iscritto presso l’Università  “Vasile Goldis” della città  di Arad in Romania alla facoltà  di Medicna, Farmacia e Medicina dentaria, per gli anni accademici 2010-2011 e 2011-2012, previo superamento di un esame di ammissione;
Rilevato altresì che il ricorrente stesso ha autocertificato di aver sostenuto presso l’Università  degli studi di Napoli FedericoII, le prove di accesso al corso di laurea in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria nell’anno accademico 2010-2011 e al corso di Odontoiatria nell’anno accademico 2011/2012, risultando in entrambi i casi idoneo;
Considerato che la legge n.264/99 prevede il superamento di un’apposita prova selettiva soltanto per l’immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea a numero chiuso e così anche il Regolamento dell’Ateneo prodotto in atti (cfr. doc. 3 della produzione del ricorrente);
Rilevato che la stessa Università  di Foggia ha attestato la disponibilità  di n.3 posti al terzo anno del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria (cfr. doc.4 della produzione del ricorrente);
Ritenuto sussistere il periculum in mora giacchè viene interdetta al ricorrente la prosecuzione dei suoi studi nel Paese di origine;
Ritenuto, pertanto, che l’Università  intimata debba procedere al riesame dell’istanza di trasferimento, previa valutazione della congruità  dei programmi e del contenuto delle discipline di insegnamento del corso di laurea dell’Università  di provenienza, eventualmente in concorso con gli altri aspiranti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)