Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Esclusione dalla gara-  Legittimità  – Escussione della cauzione  –  Fumus  e periculum – Sussistono -Fattispecie
 

Pur in presenza di un’esclusione dalla gara che appaia legittima per omessa di dichiarazione di un decreto penale di condanna da parte del direttore tecnico della concorrente, stante l’obbligo  di dichiarare tutti i precedenti penali, poichè l’escussione della cauzione è destinata a sanzionare comportamenti imputabili al concorrente a titolo di dolo o colpa, può essere invece  sospeso il provvedimento di escussione della cauzione ove risulti, sotto il profilo del fumus boni iuris, che il direttore tecnico non ha dichiarato l’esistenza di un decreto penale di condanna a suo carico perchè non ne ha avuto conoscenza per difetto di notifica e, con riferimento al  periculum in mora, potendo l’escussione della cauzione provvisoria incidere negativamente sull’affidabilità  della ricorrente in occasione della richiesta di analoghe garanzie.

N. 00342/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00529/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 529 del 2016, proposto da:

Intergeos S.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Caricato e Mara Curti, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi, in Bari, piazza Luigi di Savoia, n. 41/A;

contro
Autostrade per l’Italia S.p.a. – Direzione di Bari; 
Autostrade per l’Italia S.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Chiara Carosi e Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso Francesco Caputi Iambrenghi, in Bari, Via Abate Eustasio n. 5; 

nei confronti di
Elba Assicurazioni S.p.a., Agenzia Galgano S.p.a.; 
Eurostrade S.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Barberis, con domicilio ex legepresso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari, n. 6; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1) del provvedimento di Autostrade per l’Italia S. p.a. prot. 586/EU del 4 aprile 2016, con il quale è stata negata l’aggiudicazione definitiva e disposta l’esclusione della aggiudicataria provvisoria INTERGEOS s.r.l. dalla gara CIG 63861723D9 COD. APP. 008/BA/2015 avente ad oggetto l’accordo quadro per “lavori di manutenzione della rete autostradale e la prestazione di servizi per la sicurezza stradale di pronto intervento, ripristino opere/impianti danneggiati da incidenti e/o altri eventi di natura ambientale” da espletarsi lungo la tratta Autostrada A14 Bologna – Bari – Taranto tratto Poggio Imperiale – Bari -Taranto; Autostrada A16, allacciamento A14 tratto Candela – San Ferdinando;
2) del provvedimento di Autostrade per l’Italia S.p.a. prot. 587/EU del 4 aprile 2016 con il quale è stata disposta l’escussione della cauzione provvisoria n. 784476 emessa dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.a. di Milano in data 13 ottobre 2015;3) Per quanto occorrer possa, del Bando, del Disciplinare, e dei documenti denominati “Compilazione guidata dichiarazione ex art. 38 comma 1, lettere b), e), m-ter) del d.lg., 163/2006 e s.m.i.” e “Avvertenze ai concorrenti”;
4) dell’aggiudicazione definitiva della gara ad altra ditta, ove intervenuta;
5) del provvedimento di diniego di autotutela prot. n. 747/EU del 22 aprile 2016, richiesta da INTERGEOS con istanza del 31 marzo 2016.
6) di tutti gli ulteriori atti annessi, connessi, presupposti e consequenziali;
nonchè per l’aggiudicazione della gara all’impresa INTERGEOS s.r.l., anche con caducazione del contratto eventualmente stipulato nel corso del presente giudizio, dichiarando la disponibilità  al subentro, al fine di ottenere la reintegrazione in forma specifica con assegnazione dell’appalto alla ricorrente;
in subordine, nel caso in cui non fosse possibile la reintegrazione in forma specifica, si chiede la restituzione della cauzione provvisoria, nonchè il risarcimento del danno per equivalente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per L’Italia S.p.a. e di Eurostrade S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Considerato che, ai fini dell’escussione della cauzione provvisoria, è necessario che i comportamenti, posti a fondamento dell’esclusione perchè contrari alle regole della gara, siano imputabili al concorrente a titolo di colpa o dolo;
Rilevato che la ricorrente sostiene che il direttore tecnico non ha dichiarato l’esistenza di un decreto penale di condanna a suo carico perchè non ne ha avuto conoscenza per difetto di notifica;
Considerato che, per costante giurisprudenza (Cass. Pen., III, 12298/2013), l’art. 175 c.p.p. ammette la rimessione in termini per interporre opposizione al decreto penale di condanna, salvo che l’Autorità  giudiziaria non provi che il destinatario ne avesse avuto effettiva conoscenza, prova che nel caso di specie non è in atti;
Ritenuto pertanto che il Direttore tecnico non aveva, presumibilmente, effettiva conoscenza del decreto penale di condanna e non fosse pertanto in condizioni di dichiararne l’esistenza;
Ritenuto inoltre sussistere il periculum in mora, potendo, in effetti, l’escussione della cauzione provvisoria incidere negativamente sull’affidabilità  della ricorrente in occasione della richiesta di analoghe garanzie;
Ritenuto, ad un primo sommario esame, che non appare illegittima l’esclusione della ricorrente dalla gara disposta, come d’obbligo, sul presupposto oggettivo ed incontestato della esistenza di un decreto penale di condanna del Direttore tecnico;
Ritenuto di dover compensare le spese della fase cautelare in ragione dell’accoglimento parziale della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie in parte la domanda cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento che dispone l’escussione della cauzione provvisoria.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 ottobre 2016.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)