Pubblica sicurezza – Licenza di porto d’armi –  Rinnovo – Affidabilità  – Nuova valutazione –  Legittimità 

In sede di rinnovo di porto d’armi l’Amministrazione può rivalutare la situazione del richiedente e rinnovare la comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, anche alla luce della rimodulazione della politica dell’ordine e della sicurezza pubblica decisa in sede di riunione del Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia, tenendo conto delle esigenze attuali della salvaguardia dell’ordine pubblico.

N. 00328/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00674/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2016, proposto da:

GGDP , rappresentato e difeso dall’avv. Elisa Di Brisco, con domicilio eletto, come per legge, presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari;

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del Decreto prot. n. 0036819 del 3.11.2015 – classifica 36.05, notificato a mani del ricorrente in persona del suo procuratore e difensore il 15.04.2016, con cui il Prefetto di Foggia ha rigettato l’istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;
– della nota Cat6G in data 18.6.15 con cui la Questura di Foggia ha espresso parere negativo al rinnovo dell’autorizzazione in parola, non ritenendo il richiedente avere effettiva necessità  di circolare armato;
– della nota/preavviso di diniego n. 333461/14/Area 1^ Bis in data 6.8.15 con la quale la Prefettura di Foggia, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7.8.1990 n. 241, ha comunicato all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento della istanza;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Elisa Di Brisio e avv. dello Stato Ines Sisto;
 

Preso atto dell’orientamento recentemente espresso in materia dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2403 del 6.6.2016;
Ritenuto che in sede di rinnovo di porto d’armi l’amministrazione possa rivalutare la situazione del richiedente e rinnovare la comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, anche alla luce della rimodulazione della politica dell’ordine e della sicurezza pubblica decisa in sede di riunione del Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia, tenendo conto delle esigenze attuali della salvaguardia dell’ordine pubblico;
Considerato altresì che, tenuto conto che grazie ai progressi tecnologici registrati negli ultimi anni, la tutela dei beni aziendali può essere assicurata attraverso dispositivi di difesa passivi quali, ad esempio, sistemi di allarme e di videosorveglianza, non sussista il pregiudizio grave ed irreparabile;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase in ragione della natura sensibile degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)