Pubblico Impiego – Concorsi – Ricercatore  universitario – Commissione giudicatrice – Rinnovo procedura per annullamento giurisdizionale  – Composizione- Sostituzione integrale dell’organo collegiale – Necessità 

Nell’ambito del rinnovo di una procedura concorsuale per un posto di ricercatore universitario a fronte di valutazioni ritenute illegittime poste in essere dalla commissione esaminatrice, la stessa deve essere riconvocata come sostituita interamente- per quanto alla propria composizione- al fine di garantire l’imparzialità  dell’azione amministrativa.

N. 00795/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2016, proposto da:
Olga Monno, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, Via Pasquale Fiore, 14;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

nei confronti di
Alessandro Lagioia, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla, in Bari, Via Q. Sella, 36;
Brigida Ranieri;

per l’annullamento
del decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari, prot. n. 1141 del 21 aprile 2016, di non approvazione degli atti della commissione relativa alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per SSD L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura Latina, indetta con D.R. n. 856 del 10/3/2015;
de decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari, prot. n. 1278 del 5 maggio 2016, di nomina di una nuova commissione di valutazione per la medesima selezione;
di tutti gli atti precedenti, seguenti e/o comunque connessi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e di Alessandro Lagioia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che, con ricorso notificato in data 17.5.2016, Monno Olga impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe i provvedimenti meglio indicati in oggetto;
Rilevato che i Decreti rettorili impugnati avevano ad oggetto la non approvazione degli atti posti in essere dalla commissione di concorso a ricercatore per il SSD L-FIL-LET/04 “Lingua e Letteratura Latina” e il successivo e consequenziale provvedimento di nomina di nuova Commissione per il medesimo procedimento;
Rilevato che il Decreto di non approvazione atti veniva motivato dall’Ufficio di Staff del Rettore sulla base di tre distinti errores in procedendo, concernenti l’omessa valutazione di tre progetti di ricerca della candidata Monno; l’assegnazione di una “non valutazione” – piuttosto che di un punteggio discrezionale nel range numerico previsto – ad alcuni lavori della stessa, in contrasto con i criteri predeterminati dalla Commissione nel primo verbale delle operazioni concorsuali; l’attribuzione di un giudizio di insufficienza assegnato a tre articoli della medesima candidata, pur se pubblicati su riviste di fascia A, soggette a referaggio;
Rilevato che la difesa della ricorrente, pur condividendo integralmente la valutazione rettorile in punto di illegittimità  degli atti della Commissione, lamentava plurime violazioni di principio, di legge e di regolamento, in sintesi evidenziando che la “riedizione di un nuovo giudizio non doveva essere affidata ad una commissione totalmente nuova, ma ad una compagine privata dei soggetti che le avevano impedito di operare secundum legem”, ossia in assenza dei due componenti, De Vivo e Laudizi, indicati come responsabili delle rimarcate illegittimità ;
Rilevato, in altri termini, che, stante la valutazione concorsuale estremamente positiva della Monno così come effettuata dalla Colafrancesco, terzo membro interno della Commissione, il Rettore avrebbe dovuto, in tesi della ricorrente, “eliminare dalla commissione i due soggetti che ne avevano scientemente impedito il legittimo e tempestivo funzionamento, nominando altri due membri esterni, individuati a sorteggio, e mantenendo il membro interno”;
Rilevato, inoltre, come parte ricorrente si dolga, altresì, della violazione dello Statuto e del Regolamento dell’Università  degli Studi di Bari per il reclutamento dei ricercatori, nella parte in cui la nuova Commissione nominata non preveda la presenza di un membro interno, essendo altresì composta da un professore appartenente al SSD L-FIL-LET/05 “Filologia classica”;
Considerato, in diritto, che il ricorso si appalesa essere manifestamente inammissibile, sia perchè impugna una coppia di provvedimenti ad evidente valenza endoprocedimentale, sia perchè mira all’annullamento di una statuizione amministrativa che, a tutto voler concedere, ha favorito la ricorrente, piuttosto che danneggiarla, restaurando la legittimità  violata in suo pregiudizio, altresì concedendole una nuova chance di partecipazione a procedura concorsuale, già  altrimenti conclusasi per lei con esito negativo;
Considerato sotto altro profilo che la valutazione per la non approvazione degli atti della Commissione di concorso su indicata risulta essere, a parere del Collegio, integralmente condivisibile, costituendo corretto, opportuno e legittimo esercizio delle prerogative istituzionali del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari, stante l’evidente ed incontestato contrasto interno che non ha permesso alla Commissione di operare regolarmente;
Considerato, pertanto, che, a fronte di valutazioni di un organo collegiale ritenute illegittime, è l’intero organo collegiale che deve essere opportunamente sostituito e non solo una parte dei suoi componenti;
Considerato che, ove si ritenesse il contrario, si realizzerebbe un grossolano vulnus ad un elementare principio di imparzialità  dell’agere della Pubblica Amministrazione, in conformità , peraltro, ad una giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di concorsi universitari ormai pienamente consolidatasi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 6032/2013; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3850/2014; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3550/2015);
Considerato, infine, che gli asseriti vizi di composizione della nuova Commissione appaiono del tutto privi di rilievo, sia perchè l’organo in questione risulta essere stato costituito in piena conformità  all’art. 7 del Regolamento di Ateneo per la nomina di ricercatori con contratto a tempo determinato, sia perchè la “motivata necessità ” di un professore appartenente ad un settore scientifico disciplinare diverso – per quanto diverse possano ritenersi, a fini di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, le discipline “Lingua e Letteratura Latina” e “Filologia classica” – appare ampiamente argomentabile per relationem sulla base delle rinunce all’incarico di commissario verificatesi in corso di procedura di nomina e sulle oggettive pregresse difficoltà  del concorso in esame;
Considerato, da ultimo, che, in relazione alla peculiarità  e novità  in fatto della controversia sottoposta a giudizio ed in considerazione della davvero minima attività  processuale svolta, le spese di lite possano integralmente compensarsi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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