Sentenza n. 2 – 2 gennaio 2025 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano
  1. In ordine alla valenza dei titoli di laurea per la partecipazione ad un concorso pubblico
  2. Valutazione quali titoli aggiuntivi delle lauree vecchio ordinamento e/o magistrale a ciclo unico

 

  1. Il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico, costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale. 
  2. Se ai fini della partecipazione alla selezione può essere considerata sufficiente la laurea «breve»triennale, nel rispetto della legittima valutazione svolta dall’Amministrazione, deve, comunque, tenersi conto della diversità dei percorsi di studi per il diploma di laurea “vecchio ordinamento” e la laurea magistrale a ciclo unico che devono essere considerati tra i titoli “aggiuntivi o ulteriori” rispetto a quello minimo necessario per partecipare al concorso, con la consequenziale attribuzione del punteggio relativo previsto nel bando per i titoli aggiuntivi oltre a quello di richiesto per la partecipazione.
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