Processo amministrativo  – Giudizio cautelare – Attività  imprenditoriale – Sospensione – Istanza di revoca – Diniego non motivato – Fattispecie

Il diniego di revoca di un provvedimento di sospensione di un’attività  imprenditoriale, che sia motivato per la non ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 30 D.Lgs. n. 276/2003 (posto che i lavoratori dipendenti erano stati regolarmente assunti, acquisiti mediante distacco dal ricorrente e regolarmente retribuiti), non appare prima facie sorretto da adeguata e opportuna motivazione e, così,può disporsi l’accoglimento della domanda di sospensione avanzata in via incidentale nel ricorso per il suo annullamento.

N. 00285/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00537/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2016, proposto da: 

Altamura Francesco, quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Corradino Losapio, con domicilio eletto presso l’avv. Pasquale Lastella in Bari, Via Sagarriga Visconti, 11; 

contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale Bari, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del diniego di revoca in autotutela emesso dalla Direzione territoriale di Bari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16 marzo 2016, prot. n. 22241, con motivazione che non ricorrevano, nella specie, i presupposti di cui all’art. 30 del D. Lgs. 276/2003, e pertanto ha confermato il provvedimento di cui appresso;
– del provvedimento di sospensione dell’attività  imprenditoriale emesso dalla Direzione territoriale di Bari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 10 febbraio 2016, notificato in pari data, con il quale, con decorrenza dalle ore 12,00 del giorno 11 febbraio 2016, è stato inibito lo svolgimento di attività  imprenditoriale sul fondo rustico sito in agro Corato in contrada “Miniello”;
– del verbale di primo accesso ispettivo n. 107/150 del 10.02.2016;
– di ogni altro atto presupposto o conseguente, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Direzione Territoriale di Bari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Michele Corradino Losapio e avv. dello Stato Ines Sisto;
 

Considerato che le ragioni poste alla base del diniego di riesame del provvedimento di sospensione non paiono prima facie adeguatamente approfondite, posto che la discrezionalità  che caratterizza il provvedimento in questione richiede comunque un’opportuna motivazione, la quale, nella specie, non pare aver sufficientemente tenuto in conto la circostanza che i lavoratori fossero comunque regolarmente assunti, sia pure temporaneamente distaccati presso il ricorrente, il quale ha debitamente provveduto al pagamento nei loro confronti della retribuzione e dei contributi;
Ravvisato inoltre il periculum;
Ritenuto infine di compensare le spese della presente fase, in ragione della particolarità  della vicenda; 
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)