1. Ambiente ed ecologia – Tagli boschivi – Procedura – Art. 13 Regolamento n. 10/2009 – Insussistenza elusione della norma 


2. Ambiente ed ecologia – Tagli boschi – Giudizio cautelare – Presupposti – Sussistenza – Fattispecie

1. Non implica aggiramento della norma di cui all’art. 13 del Regolamento Regione Puglia n. 10/2009, che ha espressamente e chiaramente previsto la possibilità  di provvedere direttamente al taglio del bosco, senza pertanto avvalersi di una apposita ditta boschiva, per l’utilizzatore di una superficie inferiore a un ettaro, “soprattutto per i boschi gravati da uso civico”, l’aver suddiviso il bosco, gravato da uso civico, in tanti lotti inferiori a tale misura, ove si consideri, peraltro, che la medesima procedura è stata eseguita ed autorizzata anche in passato.


2. Va accolta l’istanza di sospensione della efficacia del provvedimento con il quale in relazione all’autorizzazione al taglio del bosco di proprietà  comunale, si è ingiunto che “il taglio in oggetto deve essere eseguito esclusivamente da impresa boschiva regolarmente iscritta all’Albo delle imprese boschive della Regione Puglia istituito con l.r 4/2009”, sussistendone i presupposti del fumus e del periculum in mora (nella specie il Collegio ha accolto il ricorso non ravvisando alcun aggiramento della norma di cui all’art. 13 del Regolamento della Regione Puglia n. 10/2009, trattandosi di lotti boschivi inferiori a un ettaro – tenuto altresì conto che la procedura di suddivisione del bosco in tanti lotti di dimensione inferiore all’ettaro era stata eseguita ed autorizzata anche per l’anno 2014 – e ravvisando il periculum in mora nel carattere temporaneo dell’autorizzazione al taglio boschivo).

N. 00283/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00521/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2016, proposto da: 

Comune di Pietramontecorvino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, P.za Massari, 6; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Giuseppa Scattaglia, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Bari, Via Dalmazia, 70; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. AOO-036/4555 del 3 marzo 2016, con la quale in relazione all’autorizzazione al taglio del bosco di proprietà  del Comune di Pietramontecorvino si è ingiunto che “il taglio in oggetto deve essere eseguito esclusivamente da impresa boschiva regolarmente iscritta all’Albo delle imprese boschive della Regione Puglia istituito con l.r. 4/2009”;
– dell’art. 13 del regolamento della Regione Puglia n. 10 del 30.06.2009, se ed in quanto lesivo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Raffaele De Vitto e avv. Maria Giuseppa Scattaglia;
 

Considerato che, prima facie, ricorre una favorevole prognosi in ordine all’accoglimento del ricorso, atteso che l’art.13 del regolamento regionale n.10/2009 ha espressamente e chiaramente previsto la possibilità  di provvedere direttamente al taglio del bosco, senza pertanto avvalersi di una apposita ditta boschiva, per l’utilizzatore di una superficie inferiore ad un ettaro, “soprattutto per i boschi gravati da uso civico”;
Rilevato che l’aver suddiviso il bosco in questione – gravato dal suddetto diritto – in tanti lotti inferiori a tale misura in ragione del godimento vantato dai cittadini, non implica un aggiramento della norma, tenuto anche conto che la medesima procedura è stata seguita ed autorizzata anche per l’anno 2014 (v. doc. 5, produzione Regione);
Ravvisato inoltre il periculum, atteso il carattere temporaneo dell’autorizzazione al taglio boschivo;
Ritenuto di compensare le spese in ragione della peculiarità  della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di giugno 2017.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)