Tutela dei beni culturali e del paesaggio  – Concessione suolo pubblico – Istanza di rinnovo – Centro storico – Interesse storico-culturale – Rilascio – Silenzio assenso – Esclusione

Va escluso il formarsi del silenzio assenso sull’istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico all’interno del centro storico in quanto vi è il coinvolgimento interessi storico-culturali, emersi peraltro già  nel procedimento di rilascio dell’originaria concessione per l’intervento del previo parere della Sovrintendenza.

N. 00700/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00528/2016 REG.RIC.           

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2016, proposto da: 
Massimo Di Sabato, rappresentato e difeso dall’avv. Antonietta Giulia Errico, con domicilio eletto presso Gianluca Zaccaria in Bari, c.so Vittorio Emanuele II, n. 60; 

contro
Comune di Lucera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta in Bari, Via Prospero Petroni, n. 15; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento n. 115/2016 emesso, dal Dirigente del V Settore del Comune di Lucera, Arch. Antonio Lucera, in data 10.02.2016, prot. n. 0007151, conosciuto in data 11.02.2016, a seguito di verbale della Polizia Municipale n. 1/2016, con cui veniva ordinata la rimozione del manufatto oggetto dell’accertamento, con contestuale ripristino del suolo pubblico occupato; 
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, del provvedimento di sospensione della precedente ord. 115/2016, del 25 febbraio 2016, prot. n. 0009871, notificato in pari data.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lucera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato titolare di concessione di suolo pubblico per anni 6 (scadenza 31.12.2014), rinnovabili a seguito di istanza da depositarsi 30gg. prima della scadenza.
In data 9.6.2014 ha depositato una nota prot. n. 86601 con cui esponeva testualmente “rif. all’autorizzazione n. 216/2009 inerente l’occupazione del suolo pubblico mediante pedana a servizio dell’attività , comunica la rinnovabilità  dell’autorizzazione per altri 6 anni come da vs provvedimento del 16.12.2009”.
Con ordinanza 115 dell’11.2.2016, il Comune (a seguito di sopralluogo del 21.1.2016), preso atto dell’occupazione non supportata da perdurante concessione, ha disposto la riduzione in pristino.
Con ord. n.9871 del 25.2.2106 ha sospeso l’ordine di riduzione in pristino e concesso termine di 30 gg dalla notifica (con scadenza, dunque, il 26.3.2016) per il deposito della necessaria documentazione integrativa, al fine di “convertire” la comunicazione del 9.6.2016 in istanza di rinnovo, chiarendo che, in materia, la P.A. è titolare di potere autoritativo discrezionale di valutazione (con conseguente necessità  di rinnovare la relativa istruttoria).
Il ricorrente nulla ha depositato.
Impugna le note in epigrafe indicate sostenendo, questa in estrema sintesi il contenuto della doglianza formulata con unico motivo di ricorso, che si sarebbe formato il silenzio assenso.
La tesi di parte ricorrente non è fondata.
Come convincentemente sostenuto dal Comune nelle sue memorie difensive, la concessione di suolo pubblico all’interno del centro storico, ove sono coinvolti interessi storico-culturali (la stessa parte ricorrente dichiara, infatti, nel corpo del ricorso, che l’originaria concessione è stata emessa previo parere della Sovrintendenza), non è suscettibile di essere assunta par silenzio assenso.
Il ricorso, pertanto, va respinto.
Le spese derogano alla soccombenza in ragione della novità  della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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