Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti  di partecipazione – Avvalimento – Insufficienza – Fattispecie

L’istituto dell’avvilimento consente l’acquisizione del requisito mancante in capo all’aggiudicataria soltanto qualora nel relativo contratto sia specificamente indicata l’integrazione del requisito. (Nella specie, sussistevano i presupposti per la sospensione dell’aggiudicazione provvisoria nella misura in cui la società  ausiliaria dell’aggiudicataria, assegnataria del  servizio di mensa militare, non aveva fornito con il contratto di avvilimento, la DIA sanitaria idonea a consentire sia al personale della stessa società  ausiliaria che a quello dell’aggiudicataria mediante eventuale voltura, l’utilizzo del centro cottura e distanza inferiore ai 50 km dalla caserma centro di smistamento dei pasti – come previsto dal bando –  genericamente messo a disposizione dall’ausiliaria). 
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Vedi Cons St., 26 febbraio 2016, ord. n. 646 – 2016 

N. 00730/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01328/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ladisa s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti;

nei confronti di
Gestione Servizi Integrati s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Sanino, Luigi Paccione e Lorenzo Aureli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Paccione in Bari, via Quintino Sella, 120;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale del 23 settembre 2015 di aggiudicazione provvisoria del lotto n. 1 alla società  Gestione Servizi Integrati s.r.l.;
– di tutti i verbali ed atti di gara, specificamente indicati in ricorso, presupposti agli atti impugnati, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della controinteressata dalla gara;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 novembre 2015, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina n. 554 del 27.10.2015 del Capo Ufficio Acquisti del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di Finanza, recante l’aggiudicazione definitiva alla società  Gestione Servizi Integrati s.r.l. dell’appalto relativo al lotto n. 1;
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata Gestione Servizi Integrati s.r.l. ai fini del subentro della ricorrente Ladisa s.p.a. nell’aggiudicazione e nell’esecuzione dello stesso contratto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Gestione Servizi Integrati S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 per le parti i difensori avv.ti Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto, Pasquale Procacci, Ines Sisto e Alice Paccione, su delega dell’avv. Luigi Paccione;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il contratto di avvalimento che lega la controinteressata Gestione Servizi Integrati s.r.l. (GSI) alla società  ausiliaria Greedy Ristorazione, stante la sua genericità  (mero impegno di Greedy di mettere a disposizione le “risorse necessarie”, senza ulteriore specificazione), non appare idoneo ad assicurare il requisito di cui al punto 10, lett. C del disciplinare di gara (i.e.disponibilità , a qualsiasi titolo, di un centro cottura, ubicato entro una distanza stradale massima di 50 Km dalla sede della caserma oggetto del servizio di cui trattasi, con relative autorizzazioni sanitarie);
Considerato, infatti, che secondo il principio di diritto di cui a Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6233 l’utilizzo diretto da parte di un operatore economico di un centro cottura comporta necessariamente l’intestazione in capo allo stesso operatore dell’autorizzazione sanitaria per svolgere l’attività  di preparazione dei pasti in quello specifico luogo anche al fine di garantire l’igiene e la sicurezza alimentare; che, conseguentemente, nel centro cottura messo a disposizione da Greedy con il contratto di avvalimento in esame poteva operare unicamente il personale autorizzato (vale a dire quello della stessa società  ausiliaria dotato di DIA sanitaria); che, tuttavia, il contratto di avvalimento del 3.9.2015 non concerne espressamente la messa a disposizione del personale di Greedy;
Rilevato che in detto centro cottura avrebbe potuto operare anche il personale della controinteressata GSI laddove detta società  fosse stata munita di titolo abilitativo sanitario (eventualmente anche a seguito di voltura del titolo abilitativo della ditta ausiliaria) per svolgere attività  di preparazione dei pasti in quello specifico luogo; che, tuttavia, il mancato possesso da parte di GSI del titolo abilitativo implica che l’avvalimento in esame riguarda il solo locale, rendendolo inutile ai fini della partecipazione alla gara;
Ritenuto, in conclusione, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 maggio 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)