Enti e organi della p.a. – Giunta comunale – Revoca assessore – Natura del provvedimento – Conseguenze

Non possono essere sospese dal giudice amministrativo in sede cautelare le scelte inerenti la nomina e revoca di assessori, in quanto altamente discrezionali del Sindaco, fondate su un rapporto di natura esclusivamente fiduciaria e sottoposte al mero controllo del Consiglio comunale che può opporvisi mediante la presentazione di una mozione di sfiducia.

N. 00741/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01494/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2015, proposto da:

G. G. , rappresentata e difesa dall’avv. Natalia Pinto, con domicilio eletto presso Natalia Pinto, in Bari, Via Putignani n. 208;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Dragonetti, Michele Barbato, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio, in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; 
Comune di Foggia Sindaco; 

nei confronti di
A. B., M.C.L., S.C.; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto a firma del Sindaco del Comune di Foggia n. 66 del 6.8.2015, conosciuto in pari data, avente ad oggetto “Revoca degli assessori Giovanni De Rosa, Domenico Verile e Gabriella Grilli”;
– di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi:
a) il telegramma e la pec, entrambi del 6.8.2015, di comunicazione del provvedimento di revoca;
b) l’eventuale nota di comunicazione del su citato decreto al Consiglio comunale, allo stato non conosciuta;
– l’eventuale provvedimento del Consiglio comunale di valutazione di merito della revoca disposta dal Sindaco, allo stato non conosciuto;
– il decreto a firma del Sindaco del Comune di Foggia n. 67 del 6.8.2015, successivamente conosciuto, avente ad oggetto “Nomina di S. C., C.L.,  e A. B.  ad assessori comunali e rimodulazione delle deleghe assessorili”;
– nonchè gli eventuali ulteriori provvedimenti di nomina di nuovi assessori;
– per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati, e in particolare per il risarcimento in forma specifica, ai fini della reintegrazione della ricorrente nell’incarico di assessore del Comune di Foggia, nonchè per il risarcimento del danno morale legato alla lesione dell’immagine della ricorrente e di quello patrimoniale a titolo di mancato incasso dell’indennità  di assessore per il periodo di tempo in cui la ricorrente non ha svolto il relativo incarico e per la condanna del Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore e/o il Sindaco pro tempore del Comune di Foggia a reintegrare la ricorrente nell’incarico di assessore e al pagamento, in favore di quest’ultima, di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, nella misura che risulterà  in corso di causa o da determinarsi in via equitativa.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande,
Uditi per le parti i difensori Natalia Pinto e Michele Barbato;
 

Rilevato che parte ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Sindaco di Foggia ha disposto nei suoi confronti, unitamente ad altri, la revoca dell’incarico di assessore e il successivo provvedimento con cui la stessa Autorità  comunale ha nominato i nuovi assessori;
Ritenuto che l’esercizio da parte del Sindaco del potere conferitogli dall’art. 46, ultimo comma, del d.lgs. n. 267 del 2000 è giustificato da ragioni di opportunità  politico-amministrative, con la conseguenza che il venir meno del rapporto fiduciario, è valutazione rimessa in via esclusiva al vertice dell’Ente, restando estranei alla fattispecie i profili riguardanti le capacità  tecniche dell’Assessore revocato e l’addebito di specifici fatti e comportamenti;
Rilevato, inoltre, che le scelte altamente discrezionali del vertice istituzionale sono sottoposte unicamente alla valutazione dell’organo consiliare di controllo, che può manifestare opposizione a tali scelte, tramite una mozione di sfiducia;
Ritenuto che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)