Procedimento amministrativo – Contratti pubblici – Valutazione dell’offerta –  Responsabile del procedimento – Commissione di valutazione – Competenza – Autovincolo – Conseguenze 

E’ attinto da incompetenza un provvedimento di esclusione dalla gara emanato dal responsabile del procedimento piuttosto che dalla commissione di gara se nel bando la stazione appaltante si era autovincolata nel riservare a quest’ultima ogni valutazione di merito, data la natura tecnico discrezionale di quelle previste nella specie (affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del potenziamento e velocizzazione di  una tratta ferroviaria), che fosse soltanto ecceduta da un’istruttoria tecnica del responsabile del procedimento. 

N. 00726/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01571/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1571 del 2015, proposto da:

Orfeo Mazzitelli s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Panizzolo e Angelo Clarizia, con domicilio eletto in Bari, piazza Giuseppe Garibaldi, 49;

contro
F.A.L.- Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Gentile, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Donato in Bari, Via P. Amedeo, 25; 

nei confronti di
Research Consorzio Stabile s.c.a.r.l. in proprio e quale mandataria in A.T.I. con Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l., Co.Bar. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Vagnucci, Raffaele Rella e Carlo Rella, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari; 
Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Gaetano, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. 7846 del 29.10.2015 con la quale Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. ha escluso la costituenda A.T.I. Ing. Orfeo Mazzitelli s.r.l. e Debar Costruzioni s.p.a. dalla procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori di linea Bari-Altamura-Matera delle Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l. potenziamento e velocizzazione della tratta Bari-Toritto, lotto4: raddoppio Bari-Policlinico Bari S.Andrea;
– di tutti gli altri atti specificamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di F.A.L. – Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. e di Research Consorzio Stabile s.c.a.r.l. in proprio e quale mandataria in A.T.I. con Co.Bar. s.p.a. e Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 per le parti i difensori avv.ti Filippo Panizzolo; Giovanna Fersurella, per delega dell’avv. Massimo Gentile; Carlo Rella;
 

Rilevato che con verbale n. 1 del 16 settembre 2015 la Commissione di gara ha stabilito di delegare al R.U.P. la sola attività  di approfondimento della problematica sorta in relazione alla verifica del requisito oggetto di contestazione (di cui al punto 1.3, lett. C, del Disciplinare di gara), stabilendo espressamente di riservare a sè ogni valutazione in merito;
che tale scelta si poneva quale autovincolo per la S.A., peraltro funzionale all’esigenza di assicurare uniformità  di trattamento dei concorrenti in relazione a profili valutativi aventi carattere tecnico-discrezionale;
che, pertanto, il provvedimento di esclusione risulta adottato da un organo incompetente, con conseguente necessità  di remissione alla competente Commissione ai fini della riedizione del predetto segmento procedimentale decisionale, in quanto illegittimamente svolto dal R.U.P.;
Ritenuto, infine, che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 maggio 2016.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)