1. Contratti pubblici – Gara – Bando – Effetto conformativo  del Bando – Immodificabilità  dei costi di manodopera – Anomalia dell’offerta – Verifica – Conseguenze 
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti generali di partecipazione – Attestazione SOA – Rinnovo – Istanza nel termine – Necessità  – Esclusione  

1. In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta non può essere accolta la giustificazione inerente la riduzione dei costi di manodopera qualora il bando ne abbia prescritto l’immodificabilità . (Nella specie, peraltro, detta giustificazione è stata resa in modo generico.
2.   Ai fini del possesso dell’attestazione SOA, inteso quale requisito generale di partecipazione alla gara, è necessario che sia data prova della presentazione dell’istanza di verifica triennale della stessa nel termine di 60 giorni anteriori alla sua scadenza del predetto termine, ai sensi dell’art. 15 bis del d.p.R. 25 gennaio 2000, n. 234, attesa la necessità  di garantire l’efficacia dell’attestato SOA senza soluzione di continuità  in capo all’impresa partecipante, secondo il costante orientamento giurisprudenziale.

N. 00724/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01403/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2015 proposto da:

So.Ge.Ap S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marianna Tiziana Belsito ed Ermelinda Pastore, con domicilio eletto presso Ermelinda Pastore, in Bari, Piazza Garibaldi, 23;

contro
Comune di Molfetta, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Dionigi, con domicilio eletto presso Michele Dionigi, in Bari, Via Beata Elia San Clemente, 220;

nei confronti di
Imcore S.r.l., in proprio e quale mandataria in A.t.i. con Ieva Michele S.n.c. di Cagnetti R. Ieva F & C, Ieva Michele S.n.c. di Cagnetti R. – Ieva F. & C., rappresentati e difesi dagli avv.ti Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio eletto presso Emilio Toma, in Bari, Via Calefati, 133;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 1140 del 14.10.2015 del Comune di Molfetta di aggiudicazione definitiva, in favore dell’A.t.i. Imcore S.r.l. – Ieva Michele s.n.c. di Cagnetti R.,Ieva F. & C., dell’appalto relativo ai lavori di ristrutturazione e recupero conservativo dell’immobile comunale in Piazza delle Erbe, 3, da destinare a contenitore polifunzionale dedicato alla cultura musicale “M° Don Salvatore Pappagallo – Casa della musica”;
nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
 

Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta e di Imcore S.r.l., in proprio e quale mandataria in A.t.i. con Ieva Michele S.n.c. di Cagnetti R. Ieva F & C, Ieva Michele S.n.c. di Cagnetti R. – Ieva F. & C.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Ermelinda Pastore, Marianna Tiziana Belsito, Michele Dionigi e Emilio Toma;
 

Rilevato che il ricorso incidentale non appare essere assistito, prima facie, da un sufficiente fumus boni iuris, in considerazione della natura formalistica delle censure svolte nella sua prima parte e della inapplicabilità , nel caso di specie, dei principi generali invocati dal ricorrente incidentale nella sua seconda parte, a causa della specifica conformazione del bando di gara in punto di espressa non ribassabilità  del costo per la manodopera;
Rilevato che i motivi aggiunti al ricorso incidentale non appaiono parimenti essere assistiti, prima facie, da un sufficiente fumus boni iuris, in considerazione dell’orientamento adottato dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in punto di rinnovo della attestazione SOA e partecipazione alla gara, così come espresso nella Sentenza n. 27/2012 A.P. e nella giurisprudenza ad essa successiva (cfr. in particolare, Cons. Stato, Sez. V, 21.6.2013 n. 3397);
Rilevato, viceversa, che il ricorso principale appare accoglibile, tenuto conto della espressa previsione di bando sopra ricordata e dalla scarsa chiarezza delle giustificazioni fornite dall’A.t.i. aggiudicataria in sede di subprocedimento di verifica di anomalia;
Ritenuto, quanto alle spese della presente fase cautelare, che debba applicarsi il principio della soccombenza nei rapporti fra la società  ricorrente ed il Comune di Molfetta, potendosi viceversa compensare le stesse nei rapporti fra la ricorrente e la controinteressata, in ragione della equiordinazione dei rispettivi interessi rispetto alle censure oggetto di ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie l’istanza cautelare di cui al ricorso principale e per l’effetto:
a) sospende il provvedimento di aggiudicazione in oggetto;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 giugno 2016.
Condanna il Comune di Molfetta al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della So.Ge.Ap S.r.l., che liquida in euro 1.000,00 (mille,00), oltre accessori come per legge.
Spese compensate nei residui rapporti fra le parti.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)