1. Processo Amministrativo – Giudizio  cautelare – Presupposti – Concorso Pubblico – Vizi idonei a travolgere la procedura – Non sussistono 


2. Processo Amministrativo – Giudizio  cautelare – Presupposti – Concorso Pubblico – Esclusione – Stipula contratto di lavoro con vincitore – Non rappresenta periculum in mora

1. Nell’ambito di una impugnativa diretta contro l’esclusione da un concorso pubblico, qualora i vizi dedotti siano idonei a travolgere l’intera procedura concorsuale, non sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare contestualmente richiesta, dal momento che in tal caso l’accoglimento delle censure articolate non condurrebbe all’assunzione immediata del ricorrente. 


2. La possibile stipulazione del contratto di lavoro con il vincitore di concorso, posta a sostegno della domanda cautelare nel contenzioso promosso avverso l’esclusione da una procedura concorsuale, non integra gli estremi del periculum in mora, sia perchè tale fase del rapporto di impiego, come tutti gli atti successivi all’approvazione della graduatoria finale, soggiace alla giurisdizione del giudice ordinario, sia perchè l’eventuale immediata stipulazione del contratto non è ostativa del pari diritto – ove giudizialmente accertato – del ricorrente ad occupare uno dei posti disponibili per l’assunzione, avendo il giudice ordinario competente al riguardo anche poteri costitutivi.

* * * 
vedi Cons. St., Sez. V, 22 marzo 2016, n. 980 – 2016.

N. 00681/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00923/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Laura Lopane, rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso Tommaso Di Gioia in Bari, Via Argiro, n. 135;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso Isabella Fornelli in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33;
Formez Pa – Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione Ammodernamento Pa, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Cardi, Massimo Vernola, con domicilio eletto presso Massimo Vernola in Bari, Via Dante, n. 97;
Commissione Interministeriale Attuazione Progetto Ripam; 

nei confronti di
Francesco Maria Settanni;
Maria Antonietta Larocca. 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di esclusione del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento presso la Regione Puglia, codice AG8/P, di n. 130 funzionari, pubblicato on line in data 29.4.2015 sul sito internet riqualificazione.formez.it;
– di ogni provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la graduatoria definitiva del concorso non conosciuta dalla ricorrente.
Con i motivi aggiunti del 21 settembre 2015
per l’annullamento, previa sospensiva,
degli atti prodotti in giudizio m data 25.8.20 15 dal Formez, tra cui la scheda valutativa della dott.ssa Lopane, inparte qua;
di ogni provvedimento già  impugnato, nonchè di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l’eventuale graduatoria definitiva del concorso.
Con successivi motivi aggiunti del 21 ottobre 2015,
con allegata istanza ex art. 56 c.p.a., è stato chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento della Commissione Interministeriale Ripam di approvazione definitiva della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento presso la Regione Puglia – codice AG8/P, pubblicato sul sito internet del Formez in data 12/10/2015, nonchè di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Formez Pa – Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione Ammodernamento Pa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Ciro Testini, Maria Grimaldi e Massimo Vernola;
 

Ritenuto che, allo stato, non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare, atteso che, salvo ogni opportuno approfondimento riservato alla fase di merito, l’eventuale riscontro del vizio relativo alla presunta violazione del Regolamento regionale n. 20/2009, determinando l’annullamento dell’intera procedura concorsuale, non comporterebbe l’assunzione immediata della ricorrente (bene della vita a cui aspira, anche in fase cautelare, come indicato a pag. 11 del ricorso per motivi aggiunti depositati in data 21.10.2015);
Ritenuto, inoltre, quanto al periculum lamentato nei motivi aggiunti, di confermare quanto indicato nel Decreto monocratico del Presidente della Sezione, n. 612 del 22 ottobre 2015, nel quale si è evidenziato – ribadita la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie riguardanti gli atti successivi all’approvazione della graduatoria dei concorsi- che “l’eventuale immediata stipulazione del contratto di lavoro da parte dei vincitori del concorso non è ostativa del pari diritto – ove giudizialmente accertato – del ricorrente ad occupare uno dei posti disponibili per l’assunzione (art. 63, c. 2 D.lgs 165/2001) avendo il GO competente al riguardo anche poteri costitutivi”;
Ritenuto che, attesa la natura della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare di cui al ricorso principale come successivamente integrata con motivi aggiunti.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)