Contratti Pubblici – Concessione di servizi – Assenza canone – Pregiudizio delle risorse della p.A. – Effetti

La concessione di un servizio pubblico che sia stata conferita in assenza della determinazione della corresponsione, in favore del Comune concedente,  di un canone da quantificare nel rispetto delle norme vigenti, comporta in ogni caso  un pregiudizio alle risorse comunali,  donde la legittimità  dell’autotutela, nella forma dell’annullamento d’ufficio. 

N. 00683/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01335/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Cooperativa Sociale a r.l. “Astra Service”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Matranga e Alberto Pepe, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

contro
Comune di San Severo, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Carlino, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Loreta Petrocelli in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52;
Prefettura di Foggia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera n. 139 dell’8.7.2015 della Giunta Comunale del Comune di San Severo, avente ad oggetto la revoca di precedenti atti di Giunta n. 16 del 25.1.2011 e n. 315 del 18.11.2011, da cui sono originate le procedure relative all’affidamento della gestione del servizio di parcheggio pubblico in favore della ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 novembre 2015, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 1555 del 28.10.2015 e della determinazione Area I^ n. 250 del 28.10.2015, notificate tramite pec, di revoca della determinazione dirigenziale n. 1683 del 28.11.2011, RG n. 247 Area IV;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche di estremi e contenuto sconosciuti;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Severo e della Prefettura di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 per le parti i difensori avv.ti Domenico Damato, su delega dell’avv. Alfredo Matranga, Ines Sisto e Mario Carlino;
 

Considerato che il ritiro in autotutela, operato dalla delibera di Giunta Comunale n. 139/2015 (impugnata con il ricorso introduttivo), degli atti di Giunta n. 315/2011 e n. 16/2011 ha effetto caducante nei confronti di tutti gli atti di affidamento (e successive proroghe) del servizio di parcheggio alla ricorrente società  Cooperativa Sociale a r.l. “Astra Service”, ivi compresi la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 22.1.2013 e la convenzione del 20.3.2013 (relative alla proroga del servizio sino al 31.12.2016), stante il rapporto di stretta consequenzialità  intercorrente tra i menzionati atti;
Ritenuto, altresì, che la determinazione n. 1555/2008 (censurata con il ricorso per motivi aggiunti), da qualificarsi più correttamente alla stregua di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies legge n. 241/1990, appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, congruamente motivata in ordine ai presupposti di legge che ne legittimano l’adozione (i.e. illegittimità  del precedente affidamento diretto alla ricorrente Cooperativa Sociale a r.l. “Astra Service” e successive proroghe della concessione di servizio pubblico secondo la condivisibile interpretazione dell’art. 5, comma 1 legge n. 381/1991 seguita da Cons. Stato n. 2829/2010 e successivamente da Cons. Stato n. 2342/2013; interesse pubblico attuale e concreto al ritiro in autotutela di precedenti atti amministrativi illegittimi: “¦ la concessione di servizio pubblico in assenza della determinazione della corresponsione al Comune concedente di un canone di concessione da quantificare nel rispetto delle norme vigenti comporta un pregiudizio alle risorse comunali”);
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)