1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente –  Cauzione provvisoria ex art. 38, c. 2 bis, e art. 46 comma 2 ter D.Lgs. 163/06 – Anche a garanzia eventuale sanzione per carenze documentali – Legittimità 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Gara – Società  ricorrente terza classificata – Impossibilità  conseguimento gara – Inammissibilità  

1. La cauzione provvisoria ex art. 38, comma 2 bis e l’art. 46 comma 2 ter del D.Lgs. 163/06, garantisce anche l’eventuale sanzione correlata alla omissione o alle irregolarità  nelle dichiarazioni o negli elementi resi sui requisiti di partecipazione, senza, tuttavia, che ciò determini un aumento del suo importo, salvo, tuttavia, l’obbligo di reintegrarla ove ciò si renda necessario in caso di escussione parziale per il pagamento della sanzione (cfr. determinazione n. 1/2015 ANAC ).


2. àˆ inammissibile, prima facie, il ricorso proposto avverso una determinazione di aggiudicazione definitiva, da parte di una ricorrente posizionatasi terza in graduatoria e, pertanto, non suscettibile di poter conseguire l’aggiudicazione anche nel caso del suo accoglimento.

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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2015, proposto da: 
Besa Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Bavaro, Raffaele Petronelli, con domicilio eletto in Bari, Via Marchese di Montrone, 106; 
contro
Comune di Terlizzi; 
nei confronti di
Costrade s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Rocco Notarnicola, Carlo Tangari, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Notarnicola in Bari, Via Piccinni, 150; Società  Cooperativa Braccianti Riminese, Adveco Ingegnaria s.r.l., Luigi Di Leo; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 608 del 26.8.2015 del resistente Comune di Terlizzi di aggiudicazione definitiva in favore della Costrade s.r.l. della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del recapito finale e completamento della rete fognatura pluviale a nord/est dell’abitato Zona P.E.E.P. Chicoli, di cui alla nota comunale prot. n. 25444 del’ 1.9.2015; 
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorchè non conosciuto.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Costrade s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio; 
Uditi nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 per le parti i difensori avv.ti Gabriele Bavaro e Carlo Tangari, anche in sostituzione dell’avv. Gennaro Rocco Notarnicola;
 
Rilevato che in forza delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 la cauzione provvisoria garantisce anche la eventuale sanzione correlata alla omissione o alle irregolarità  nelle dichiarazioni o negli elementi resi sui requisiti di partecipazione, senza, tuttavia, che ciò determini un aumento del suo importo, salvo, tuttavia, l’obbligo di reintegrarla ove ciò si renda necessario in caso di escussione parziale per il pagamento della sanzione (cfr. determinazione n. 1/2015 ANAC );
– che l’aggiudicataria ha presentato una cauzione provvisoria corrispondente alla misura di € 11.574,00 (in quanto in possesso di certificazione di qualità ) così come previsto dall’art. 17.2 del disciplinare di gara, precisando altresì che la stessa veniva prestata anche a garanzia del pagamento della sanzione de qua,  in conformità  alle richieste della lex specialis (cfr. art. 20.1 del predetto disciplinare), sicchè la stessa risultava idonea a garantire il pagamento della sanzione fissata nella misura di € 1.500,00, ove eventualmente irrogata dalla stazione appaltante per carenze documentali;
Rilevato, pertanto, che alla luce delle superiori considerazioni, appaiono inammissibili le ulteriori doglianze appuntate avverso l’ammissione alla procedura della seconda classificata, non potendo comunque la ricorrente Besa, in quanto terza classificata, conseguire l’aggiudicazione dell’appalto;
Ritenuto, infine, di porre le spese della presente fase a carico della parte soccombente, così come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare. 
Condanna la ricorrente Besa Costruzioni s.r.l. al pagamento in favore della controinteressata Costrade s.r.l. delle spese della presente fase cautelare, che si liquidano in € 1.000,00
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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