Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Atto confermativo – Inammissibilità  per difetto d’interesse – Fattispecie
 

E’ inammissibile per difetto d’interesse il ricorso avverso la nota della p.A. che non ha alcun contenuto innovativo o natura dispositiva, necessarie per configurare la lesività  dell’atto, sul procedimento amministrativo concluso, in quanto non si procede ad alcuna modifica della situazione soggettiva della ricorrente (nella specie, secondo il TAR, si è in presenza di una comunicazione che compendia le vicende che hanno interessato la proprietà  di un impianto di radiofrequenza, ripercorrendo, in particolare, quelle di natura giudiziaria; ad esse si aggiungono le conclusioni inerenti la sorte di eventuali atti dispositivi, senza, tuttavia, alcuna indicazione relativa a specifici contratti che non risultavano, invero, neppure stipulati).

N. 01433/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2009, proposto da: 
Radiomia Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Caringella, con domicilio eletto presso Domenico Caringella in Bari, corso V. Veneto n.8; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico in Persona del Ministro, Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Puglia e Basilicata, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, V. Melo, n.97, sono domiciliati ex lege; 

nei confronti di
Publiradio S.r.l.; 

per l’annullamento
della nota-diffida prot. ITBA/FAS/397/1448/959 datata 2.02.2009 emessa dall’Ispettorato Terrotoriale Puglia e Basilicata d Bari del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, nonchè di ogni altro provvedimento ad essa eventualmente connesso e presupposto, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico in Persona del Ministro e di Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Puglia e Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Domenico Caringella e Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso portato per la notifica il 2.4.2009, la società  ricorrente impugna la nota meglio indicata in epigrafe che testualmente recita “OGGETTO: impianto di Bitritto v. Zuccaro”. Con riferimento all’impianto in oggetto si partecipa quanto segue: questo Ufficio, a seguito di inattività  pregressa riscontrata, con telegramma del 18.4.096 prot. UC/BA/9660567/GEN, indirizzato a codesta emittente, invitava allo spegnimento dell’impianto di Bitritto frequenza 104.200 MHz e con nota del 31.5.1996 prot. UC/DFR/96/3679 ordinava la disattivazione del medesimo impianto.
Successivamente codesta emittente, in persona del proprio legale rappresentante, presentava ricorso, identificato con il numero 1747/1996, in seguito al quale il Tar Puglia, con ordinanza n. 765/96 accoglieva la domanda incidentale di sospensione.
Per quanto sopra, atteso che il Tar Puglia, con decreto 1097/07, ha dichiarato perento il su indicato ricorso, considerato, che non risultano essere state proposte impugnazioni a riguardo, si rende noto che l’impianto in oggetto, rientra nella disponibilità  di questo Ministero. Per quanto sopra si partecipa che eventuali atti di compravendita stipulati sarebbero ritenuti nulli e che l’eventuale attivazione dell’impianto in oggetto sarà  considerata non legittima”.
Ne deduce l’illegittimità  per eccesso di potere e tacita revoca del provvedimento di disattivazione del 31.5.1996; per incompetenza nonchè per violazione della normativa di settore (richiamando, nel ricorso, cui si rinvia, le specifiche norme violate).
Con memoria depositata il 21.9.2015, il Ministero intimato ha replicato nel merito alle doglianze formulate, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità  del ricorso per difetto di interesse.
All’udienza del 22.10.2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
E’ fondata l’eccezione preliminare formulata dall’Avvocatura dello Stato.
Il contenuto della nota impugnata, riportato testualmente al fine di darne compiuta contezza, ne esclude la natura dispositiva, atteso che non si procede ad alcuna modifica della situazione soggettiva della ricorrente.
Invero, si è in presenza di una comunicazione che compendia le vicende che hanno interessato l’impianto in questione, ripercorrendo, in particolare, quelle di natura giudiziaria. Ad essa si aggiungono le conclusioni inerenti la sorte di eventuali atti dispositivi, senza, tuttavia, alcuna indicazione relativa a specifici contratti (che non risultano, invero, neppure stipulati).
Difettando la natura innovativa, necessaria per configurare la lesività  dell’atto impugnato, non può che concludersi per l’assenza di interesse all’impugnazione, con conseguente inammissibilità  originaria del ricorso.
Le spese derogano alla soccombenza, attesa la particolarità  della situazione di fatto esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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