Elezioni – Consiglieri regionali – Ripartizione seggi – L.R. Puglia n. 7/2015 – Questione legittimità  costituzionale – Manifesta infondatezza – Fattispecie

Non è fondata la questione di legittimità  costituzionale inerente il procedimento di formazione della legge regionale qualora emerga che il testo legislativo promulgato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale corrisponda esattamente a quello effettivamente approvato in via definitiva dall’organo consiliare. (Nella specie il candidato non eletto invocava l’assegnazione di un seggio come conseguenza della erronea ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, lamentando, più in particolare, la asserita mancata trasposizione nel testo di legge elettorale definitivo di un emendamento che avrebbe consentito al ricorrente medesimo di conseguire il seggio; tuttavia il TAR ha escluso siffatta difformità  tra il testo approvato all’esito della seduta e quello successivamente pubblicato, con conseguente giudizio di manifesta infondatezza della questione di legittimità  costituzionale sollevata dal ricorrente e rigetto del ricorso nel merito).


* * * 
Vedi Cons. St., Sez. III, sent. 31 maggio 2016, n. 1233 – 2016.

N. 01426/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01080/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2015, proposto da: 
Giovanni Epifani, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Amendola, 21;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Ada Matteo, con domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’ente in Bari, al Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

nei confronti di
Ernesto Abaterusso, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Massa e Domenico Mastrolia, con domicilio eletto presso l’avv.Cataldo Balducci in Bari, al corso Cavour, 31; 
Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino Sebastiano Matassa e Luigi Rotunno, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Bari, alla via Andrea Da Bari, 35; 

previa declaratoria di illegittimità  costituzionale mediante sentenza di tipo additivo, nei limiti dedotti in ricorso, della legge regionale della Regione Puglia 10 marzo 2015 n.7;
e per l’accertamento dell’avvenuta elezione del ricorrente, candidato per la lista “Partito Democratico” nella circoscrizione della provincia di Brindisi, in luogo del controinteressato Abaterusso Ernesto;
e per la conseguente correzione, nei limiti dell’interesse del ricorrente:1) del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale regionale redatto in data 2 luglio 2015;2) della deliberazione di convalida degli eletti adottata dal Consiglio regionale in data 22 luglio 2015, limitatamente alla convalida dell’elezione del controinteressato intimato;3) nota del Dirigente del Servizio Assemblea e Commissioni dott.ssa Silvana Vernola, prot. n.A00 142/09.3.2015 n. 3350, unitamente alla “copia conforme” della deliberazione legislativa del Consiglio regionale del 26 febbraio 2015;4) della deliberazione legislativa consiliare n.301 del 23 e 26 febbraio 2015;5) dell’atto di promulgazione della legge regionale recante “modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n.2;6) di ogni altro atto ai predetti comunque connessi, siano essi presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti e comunque lesivi;
nonchè per la conseguente proclamazione del medesimo ricorrente Epifani Giovanni quale consigliere del Consiglio della Regione Puglia, per la circoscrizione di Brindisi in luogo del controinteressato Abaterusso Ernesto della circoscrizione di Lecce, ovvero, in subordine, del controinteressato Mennea Ruggiero della circoscrizione di Barletta-Andria-Trani, nell’ambito del gruppo di liste del “Partito Democratico”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Ernesto Abaterusso e di Ruggiero Mennea;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Mariani, per il ricorrente, avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Ada Matteo, per la Regione, avv. Nino Matassa, per Mennea e avv. Umberto Ilardo, su delega degli avv.ti Federico Massa e Domenico Mastrolla, per Abaterusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
L’odierno ricorrente ha partecipato, quale candidato per il Partito Democratico per la circoscrizione di Brindisi, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia.
Il ricorrente, pur aver conseguito la cifra di voti pari a 5199, risultando il primo dei non eletti della propria lista nella predetta circoscrizione, non ha conseguito il seggio, risultando viceversa proclamato eletto consigliere regionale il controinteressato Abaterusso Ernesto, risultato l’ultimo degli eletti per la lista del Partito Democratico nella circoscrizione di Lecce, nonchè Mennea Ruggiero, risultato a sua volta l’ultimo degli eletti per il Partito democratico nella circoscrizione Barletta-Andria-Trani.
Ciò in conseguenza della contrazione del numero dei seggi spettanti alla circoscrizione di Brindisi, per effetto della legge regionale 7/2015 nel testo pubblicato sul BURP del 13/3/2015 con cui è stato novellato anche l’art. 15 co. 8-bis della legge 108/68.
Col presente gravame, la parte chiede l’annullamento degli atti impugnati e la correzione dei risultati elettorali ai fini della assegnazione del seggio in suo favore, previa .rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
Parte ricorrente chiede, quindi, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, rappresentando l’illegittimità  costituzionale della citata legge 7/2015, nella parte in cui non riproduce il citato comma 8-bis per violazione degli artt. 1 co.2, 117 e 121 co.2, e deducendo l’illegittimità  derivata degli atti per violazione dell’art. 15 co. 8-bis, della legge 108/68 nel testo novellato con legge regionale 7/2015.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia e i controinteressati Abaterusso Ernesto e Mennea Ruggiero, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 29.10.2015, sentite le parti, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dei profili di inammissibilità  eccepiti dalle controparti, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso nel merito.
Parte ricorrente sostiene infatti che nell’ultimo testo legislativo non sarebbe stato trascritto l’emendamento n. 34 all’art.8 (di introduzione del comma 8-bis, all’art.15 della legge 108/68), invece asseritamente approvato in via definitiva dall’organo consiliare nella seduta del 26.2.2015.
Tale emendamento conteneva invero un correttivo di calcolo, cd. “riallineamento”, che avrebbe determinato una diversa distribuzione dei seggi tra le Circoscrizioni territoriali, la quale avrebbe consentito alla ricorrente di conseguire il seggio.
Con il presente gravame, parte ricorrente pertanto contesta invero l’esito delle consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio Regionale pugliese, censurando unicamente l’erronea ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, in quanto avvenuta sulla base di una legge regionale, sia pure pubblicata sul BURP, ma il cui testo non corrisponderebbe a quello effettivamente approvato in sede consiliare.
Non vengono quindi contestati nella specie errori o illegittimità  delle operazioni elettorali, che si sono svolte, si ribadisce, in ossequio alla normativa in vigore, quanto piuttosto prospettate censure relative alla fase di approvazione della legge elettorale stessa.
Nella specie tuttavia, il Collegio non ravvisa alcuna difformità  tra il testo approvato all’esito della seduta e quello successivamente pubblicato.
Pur non potendosi escludere infatti che la confusione e concitazione nello svolgimento delle operazioni di voto abbia potuto astrattamente determinare una certa confusione, in ragione -ad esempio – dell’ uso della parola “subemendamento”, anzichè “emendamento”,rileva il Collegio che dal resoconto stenografico si evince chiaramente che l’organo consiliare, già  espressosi una prima volta con voto segreto a favore dell’emendamento n.34, e quindi dell’introduzione del correttivo del riallineamento, abbia successivamente rivotato lo stesso emendamento (non già  il diverso subemendamento soppressivo), dichiarandosi stavolta contrario al suo mantenimento.
Come emerge dagli atti e dalla ricostruzione fatta dalle stesse parti, dopo la prima approvazione dell’emendamento, riportata alle pagg. 24-30 del resoconto stenografico, il Presidente ha successivamente chiesto di ripetere la votazione relativa all’art.8 (quello in cui era stato in precedenza introdotto il comma 8-bis, in virtù dell’approvazione dell’emendamento n.34), essendo stato presentato un subemendamento allo stesso articolo, diretto a sopprimere l’emendamento in questione, prima approvato, introduttivo del comma 8-bis.
Il testo del resoconto stenografico è infatti il seguente “Pongo ai voti il subemendamento all’art.8, riportato a pagina 34. Non approvato.”
Come si evince dagli atti prodotti dallo stesso ricorrente, il “subemendamento” all’art.8 cui fa riferimento il Presidente non è tuttavia quello soppressivo, bensì lo stesso emendamento all’art.8, riportante il comma 8-bis, sul cui frontespizio è riportato a penna il numero 34, sotto il numero 65 cancellato da una linea (all. 3 ricorso).
Il numero si riferisce infatti alla pagina del documento in cui sono contenuti tutti gli emendamenti. A riprova di ciò, l’allegato n.4 della produzione del ricorrente, contenente il (vero) subemendamento art.8, soppressivo, riporta in calce a penna “L’emendamento di pag.65 all’art. – dicitura poi cancellata – di pag. 34 all’art.8, già  votato, è soppresso”, seguono poi tre firme.
Anche la trascrizione della video registrazione, riportata negli atti della Regione e del controinteressato, confermano quanto avvenuto, cioè una nuova votazione, recte una “rivotazione”, per usare lo stesso termine del Presidente dell’Assemblea, dell’emendamento introduttivo del nuovo comma, e non sul subemendamento soppressivo.
Su tale proposta di voto, questa volta, l’Assemblea ha espresso voto contrario, non approvando l’emendamento all’art.8, ed accogliendo quindi di fatto la proposta soppressiva avanzata col subemendamento, attraverso la non approvazione dell’emendamento già  approvato, in sede di nuova votazione sullo stesso.
A riprova che il testo promulgato e pubblicato sul BURP è esattamente conforme a quanto votato in assemblea e alla volontà  lì espressa dall’organo consiliare, c’è poi la circostanza, determinante, evidenziata dalla difesa regionale, che nè i consiglieri in virtù delle prerogative riconosciute dall’art.48 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Regionale, nè il Presidente del Consiglio regionale, nè quelli dei singoli gruppi, abbiano mai evidenziato la mancata trasposizione nel testo di legge definitivo dell’emendamento n. 34, e quindi il mancato inserimento del comma 8-bis, nelle sedi e nei termini ad essi spettanti, pur avendo acquisito la materiale disponibilità  di copia del testo nonchè del verbale della seduta attestante lo svolgimento dei lavori in questione.
Tali circostanze pertanto, unitamente alle peculiari modalità  di svolgimento del servizio di resocontazione integrale delle riunioni, come evidenziate dalla Regione, depongono nel senso di una chiara volontà  del Consiglio regionale di non approvare in via definitiva il predetto comma 8bis, e quindi di non inserirlo nel testo dell’art.8, che è quindi stato poi approvato in via definitiva nella versione poi promulgata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.
Dal resoconto stenografico emerge infatti che il Presidente del Consiglio Regionale, sulla base di non meglio precisate ragioni tecniche ed al fine di evitare di dover ricorrere ad un emendamento soppressivo, abbia invitato il consiglio a rivotare sull’emendamento già  approvato; invito cui ha fatto seguito la non approvazione.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare evidente la legittimità  dello svolgimento delle operazioni elettorali in questione e la conseguente proclamazione degli eletti, avvenute in conformità  alla disciplina legislativa elettorale vigente.
Di conseguenza non ricorrono i presupposti di rilevanza (e anche non manifesta infondatezza) relativamente alla proposta questione di legittimità  costituzionale.
Rileva infine il collegio che, proprio alla luce di quanto sopra evidenziato in punto di fatto, la fattispecie in esame differisce totalmente dall’ipotesi oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 292/1984 (afferente al caso di abusivo inserimento di un inciso da parte della Commissione tecnica cui era affidato il compito di realizzare il coordinamento lessicale della normativa).
Il ricorso va quindi respinto.
In ragione della peculiarità  della controversia e della natura degli interessi ad essa sottesi, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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