Procedimento amministrativo – Provvedimento –  Piano alienazione  immobili comunali – Clausola di prelazione – In favore dell’originario proprietario- Illegittimità  – Ragioni

Viola il principio della gara pubblica  la clausola del bando per l’assegnazione  di un’area destinata  a verde  di proprietà  comunale, nella parte in cui stabilisce una prelazione di acquisto del bene da parte dei precedenti proprietari che offrano di corrispondere  il prezzo a base d’asta.

N. 00530/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01046/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2015, proposto da:

Maria Cannito, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso Giovanni Vittorio Nardelli, in Bari, Via Melo Da Bari n. 166;

contro
Comune di Rutigliano; 

nei confronti di
Ciro Ciavarella, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi, in Bari, corso Cavour n. 31; 

per l’annullamento
previa sospensione e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea,
– della Determinazione del Responsabile del servizio n. 675 del 22.06.2015 (All. 1) con cui è stato approvato lo schema di avviso per l’assegnazione della fascia a verde pubblico ricompresa tra il Canale Cappuccini e le proprietà  private poste lungo la via Noicattaro;
– del Bando per l’assegnazione della fascia a verde pubblico ricompresa tra il Canale Cappuccini e le proprietà  private poste lungo la Via Noicattaro pubblicato all’Albo pretorio on-line al n. 1312 del 7.7.2015 (All. 2);
– ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, della deliberazione della G.C. n. 61 del 28 marzo 2014 (All. 3);
– nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ciro Ciavarella;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Giovanni Vittorio Nardelli, per il ricorrente, e avv. Giuseppe Cozzi, per il controinteressato;
 

Considerato che il ricorso appare prima facie fondato in relazione alla violazione dei principi della gara pubblica derivante dalla ingiustificata prelazione riservata agli originari proprietari nell’assegnazione per il prezzo a base d’asta dei lotti in dismissione;
Rilevato che ricorrono i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare limitatamente alla clausola recante la previsione della prelazione di che trattasi;
Ritenuto che ricorrono, per la particolarità  della questione, le condizioni per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione unica, accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25.5.2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)