Procedimento Amministrativo – Provvedimento – Procedura selettiva per l’acquisizione di un finanziamento – Istanza di partecipazione – Omessa sottoscrizione – Conseguenze

Non comporta l’esclusione dalla procedura selettiva (nella specie per l’acquisizione di finanziamenti da parte dei Comuni per interventi di edilizia scolastica) la mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione ove la paternità  della candidatura e la sua provenienza, in applicazione dei principi di conservazione e proporzionalità  rinvenibili anche in nome positive (art.46, co.1-bis, D.Lgs. n. 163/2006),  possa essere evinta aliunde (nella specie il contenuto essenziale della domanda di partecipazione era riprodotto in una dichiarazione sostitutiva regolarmente sottoscritta dall’interessato). 

N. 00533/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01002/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2015, proposto da:

Comune di Latiano, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gatti, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso Marina Altamura, in Bari negli Uffici dell’Avvocatura Regionale, Lungomare Nazario Sauro, n. 31/33; 
Comune di Soleto, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso Luigi Paccione, in Bari, Via Q. Sella, n. 120; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
la Determinazione del Dirigente Servizio scuola, università  e ricerca della Regione Puglia n. 12 del 28.04.2015, pubblicata sul BURP n. 71 del 21.05.2015;
ove occorra, la Deliberazione di Giunta Regione Puglia n. 888 del 29.04.2015 e la Determinazione del Dirigente Servizio scuola, università  e ricerca, Regione Puglia n. 16 del 20.05.2015;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Soleto;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Gatti, avv. Fulvia Santoro, su delega dell’avv. Roberto Gualtiero Marra e avv. Isabella Fornelli, su delega dell’avv. Marina Altamura;
 

Considerato che la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione a procedure selettive serve ad assicurarne la provenienza certa, la serietà  e l’affidabilità  degli impegni eventualmente con essa assunti dal suo autore, cosicchè detta istanza è possibile di esclusione solo nel caso in cui sia impossibile stabilirne la provenienza secondo principi di conservazione dei valori giuridici e di proporzionalità  immanente nell’ordinamento e direttamente rinvenibile in norme positive quali l’art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede l’esclusione delle offerte in caso di incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione;
Rilevato che in specie non ricorre una incertezza assoluta sulla provenienza dell’istanza per esserne il contenuto essenziale riprodotto nella dichiarazione sostitutiva provvista di firma digitale del legale rappresentante del Comune;
Ritenuto che l’esclusione del Comune di Latiano dal programma di finanziamenti di interventi di edilizia scolastica impedisce di intervenire con opere di messa in sicurezza, manutenzione e adeguamento funzionale di strutture che ospitano la comunità  scolastica del Comune di Latiano;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione unica, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende la Determinazione del Dirigente Servizio scuola, università  e ricerca della Regione Puglia n. 12 del 28.04.2015;
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27.4.2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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