1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Titolo abilitativo – Permesso di costruire – Recinzioni – Quando occorre 


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Volume tecnico – Nozione e distinzione con altri volumi 


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Variante non essenziale – Nozione 


4. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Variante essenziale e difformità  parziale – Nozioni

1. La valutazione in ordine alla necessità  del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione. In particolare, non richiedono il rilascio del permesso di costruire solo le recinzioni che non configurino un’opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione (quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorretta da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la posa in essere di una recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà , che comprende lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione delle singole proprietà . Viceversa, è necessario il titolo abilitativo quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull’assetto edilizio del territorio (come ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o da opera muraria). 


2. I volumi tecnici sono quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita, le soffitte, gli stenditoi chiusi nonchè il piano di copertura impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà  una mansarda. 


3. Costituisce variante non essenziale la realizzazione di modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all’originario progetto, tra cui rientrano anche gli interventi che incidono sui volumi tecnici. 


4. A norma degli artt. 31 e 32 D.P.R. n. 380/2001 si è in presenza di una difformità  totale del manufatto o di una variazione essenziale, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un´opera diversa da quella prevista dall´atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, mentre è configurabile una difformità  parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera.


* * * 
Vedi Cons. St., Sez. Vi, ric. n. 2715 – 2016; sentenza 30 marzo 201473 – 2017.

N. 01254/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00812/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 812 del 2012, proposto da: 
Michele Massaro, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Felice Ingravalle, Savino Arbore, Michele Musci, con domicilio eletto presso Massimo Felice Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi N.63; 

contro
Comune di Corato, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Dionigi, con domicilio eletto presso Michele Dionigi in Bari, Via Fornari N. 15/A; 

per l’annullamento
dell’ordinanza n. 31/2012 del 26.3.2012, notificata il 9.4.2012, a firma del Dirigente del Settore edilizia privata del comune di Corato, con cui si ingiunge al ricorrente, in un villino di sua proprietà , «di provvedere a propria cura e spese, alla demolizione delle opere abusive, realizzate in difformità  dalle n.t.a. del piano di individuazione della viabilità  della zona cr e dai titoli autorizzativi, consistenti in:1. una divisione interna al lotto che non trova riscontro nei grafici allegati ai titoli autorizzativi sopra richiamato;2. un’altezza media interna, misurata da pavimento sottotavolato, maggiore rispetto a quella riportata su grafici progettuali allegati ai titoli autorizzativi ed al valore medio assentibile d’ufficio, con conseguente incremento volumetrico al piano sottotetto (piano primo);3. opere di tramezzatura, rifinitura ed impianti, al piano sottotetto (primo piano), tali da renderlo abitabile a completamento della parte abitativa in piano terra, con conseguente incremento volumetrico (in quanto nei titoli autorizzativi il sottotetto non è mai stato computato dal punto di vista volumetrico) e mutamento della destinazione d’uso implicanti variazione dei standard urbanistici, in difformità  dal piano di lottizzazione approvato, dai titoli autorizzativi richiamati e dalle norme edilizie vigenti;nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Corato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Massimo Felice Ingravalle e Michele Dionigi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame parte ricorrente, proprietaria di villetta ricompresa nell’ambito della lottizzazione di cui alla convenzione urbanistica stipulata il 31.7.2007 fra l’impresa Ferrara Grazia e il Comune di Corato, impugna l’ ordinanza di demolizione di cui in epigrafe, deducendo:
1) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 6, 22, 31 e 37 del DPR n. 380/2001. Eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, erronea presupposizione, illogicità  manifesta e difetto di motivazione.
Viene sostenuto che, trattandosi di recinzione con rete metallica senza opere murarie, si tratta di opera al più rientrante nel regime di cui all’art. 22 TU 380/01 e non sanzionabile con demolizione ma solo con la sanzione pecuniaria ex art. 37 TU
2) Altra violazione ed erronea applicazione degli artt. 6, 22, 31 e 37 del DPR n. 380/2001. Eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, erronea presupposizione, illogicità  manifesta e difetto di motivazione.
In relazione all’altezza media interna che sarebbe maggiore di quella riportata su grafici progettuali, si contesta la genericità  del rilievo che non indica l’esatta misura rilevata.
3) Violazione ed omessa applicazione dell’art. 34 del DPR n. 380/2001. Eccesso di potere per erronea presupposizione, ingiustizia e illogicità  manifesta.
In via subordinata si rileva che, trattandosi di abuso per difformità  andrebbe fatta applicazione dell’art. 34, dato che non sarebbe possibile demolire la parte superiore della villa senza compromettere la staticità  dell’intera struttura.
4) Eccesso di potere per carenza istruttoria, erronea presupposizione travisamento dei fatti.
La mancata indicazione della misura esatta dell’altezza non consente di verificare se detta misurazione comunale sia stata erroneamente eseguita dal sottotavolato in luogo degli arcarecci (o orditura secondaria).
5) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 del DPR n. 380/2001 e del D.M. 5 luglio 1975. Eccesso di potere per carenza istruttoria, erronea presupposizione, illogicità  ed ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti.
Si contesta l’abitabilità  del vano sottotetto che avrebbe mera funzione di deposito senza produrre volumetria e ciò senza che abbiano rilievo la presenza di impianti elettrici ed igienico sanitari. Il sottotetto misura m. 2,20 altezza incompatibile con l’abitabilità  del vano
Si è costituito in giudizio il Comune chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla c.c. del 5.7.2012 è stata accolta l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 21 marzo 2013 il ricorso è stato una prima volta trattenuto per la decisione
Con ordinanza collegiale depositata in data 29.4.2013 è stata disposta l’effettuazione di verificazione tecnica ad opere del dirigente UTC del Comune di Bari, ovvero di un suo delegato con rinvio all’udienza del 21.11.2013; (“- ritenuta la necessità  di procedere alla nomina di verificatore, che si individua nel dirigente UTC del Comune di Bari, ovvero di un suo delegato, affinchè egli, nel contraddittorio con le parti, entro gg. 120 dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza, provveda ad individuare le caratteristiche fondamentali del sottotetto realizzato nell’ambito dell’immobile per cui è causa (es. altezza, pavimentazione, prese telefoniche e/o TV, impianti di illuminazione, impianti di riscaldamento, ecc.), al fine di accertarne l’idoneità  a fini abitativi. Di tutto quanto oggetto di verificazione, alleghi il verificatore apposito corredo fotografico;”).
Con la successiva ordinanza del 4.12.2013, – rilevato che detta istruttoria non era stata espletata, e che il Dirigente UTC di Bari aveva depositato in Segreteria in data 20.11.2013 una nota con la quale delegava l’ing. Nicola Cortone all’effettuazione degli incombenti – veniva reiterato il predetto ordine istruttorio e disposto il rinvio all’ udienza del 12 novembre 2014;
Con l’ulteriore ordinanza collegiale del 26.11.2014 – rilevato che l’ing. Nicola Cortone, con nota depositata in segreteria il 24.10.2014, aveva chiesto una proroga del termine, trattandosi di immobile sottoposto a sequestro penale- veniva accordata la proroga di 60 giorni, con rinvio alla pubblica udienza del 9.7.2015.
In data 26.1.2015 veniva depositata la relazione del verificatore.
Alla pubblica udienza del 9.7.2015, il legale di parte ricorrente ha rappresentato l’opportunità  di differimento dell’Udienza, in attesa della pronuncia da parte della Sezione sul ricorso 1378/2014, chiamato alla medesima udienza (che pone la questione della ammissibilità  di pdc in sanatoria per modifica dei sottotetti nel medesimo Comune), anche al fine di valutare (ove il predetto fosse accolto) la possibilità  di presentazione di una istanza di accertamento di conformità  del sottotetto, così determinando l’improcedibilità  del presente gravame.
Il difensore del Comune si è opposto a detta richiesta, evidenziando la necessità  della decisione del ricorso al fine di avere pronuncia sulla legittimità  dell’ atto impugnato, considerando che peril medesimo l’impresa costruttrice ha fatto richiesta di risarcimento danni (procedimento di mediazione 75/15) e in quanto ben avrebbe potuto il ricorrente depositare istanza di sanatoria.
Il Presidente ha riservato al Collegio la valutazione circa l’accoglibilità  della domanda di differimento.
All’esito della discussione il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Risulta dunque preliminare la decisione circa la richiesta di rinvio.
Il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza, trattandosi di ricorso con sospensiva accolta e proveniente da lunga istruttoria ed in costanza di richiesta di decisione da parte della resistente Amministrazione. Pertanto in applicazione del canone dell’effettività  della tutela e del giusto processo di cui all’art. 2 e 3 del c.p.a. lo stesso deve essere deciso.
Passando alla disamina del merito, va rilevato che il provvedimento reca una pluralità  di proposizioni giustificative dell’ordine di demolizione.
Una prima motivazione attiene alla realizzazione di “una divisione interna al lotto realizzata in rete metallica che non trova riscontro nei grafici allegati ai titoli autorizzativi”.
Con il primo motivo parte ricorrente rileva che, trattandosi di recinzione con rete metallica senza opere murarie, si tratta di opera al più rientrante nel regime di cui all’art. 22 TU 380/01 e non sanzionabile con demolizione ma solo con la sanzione pecuniaria ex art. 37 TU
La censura è fondata.
La valutazione in ordine alla necessità  del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere di recinzione, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Puglia – Bari, Sez. III, 10 maggio 2013, n. 714; cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1922; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 6 novembre 2012, n. 4427), va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione. Di conseguenza, si ritengono esenti dal regime del permesso di costruire solo le recinzioni che non configurino un’opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione (quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorretta da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la posa in essere di una recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà , che comprende lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione delle singole proprietà . Viceversa, è necessario il titolo abilitativo quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull’assetto edilizio del territorio, come ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o da opera muraria.
Nella fattispecie all’esame l’impugnato ordine di demolizione rileva solo la realizzazione di divisione del lotto con rete metallica, senza opere murarie.
L’ordine di demolizione è poi giustificato in relazione all’ aver realizzato: 2) “un’altezza media interna, misurata da pavimento sottotavolato, maggiore rispetto a quella riportata su grafici progettuali allegati ai titoli autorizzativi ed al valore medio assentibile d”ufficio, con conseguente incremento volumetrico al piano sottotetto (piano primo)”;3. “opere di tramezzatura, rifinitura ed impianti, al piano sottotetto (primo piano), tali da renderlo abitabile a completamento della parte abitativa in piano terra, con conseguente incremento volumetrico (in quanto nei titoli autorizzativi il sottotetto non è mai stato computato dal punto di vista volumetrico) e mutamento della destinazione d’uso implicanti variazione dei standard urbanistici, in difformità  dal piano di lottizzazione approvato, dai titoli autorizzativi richiamati e dalle norme edilizie vigenti”.
Le contestazioni articolate al riguardo da parte ricorrente non reggono al vaglio critico.
Occorre muovere dalla premessa che si tratta di costruzione realizzata nell’ambito di PL per il quale era prevista la realizzazione di piano sottotetto non abitabile.
Per contro, dalla esperita verificazione è risultato che il locale sottotetto presente indubbie caratteristiche di abitabilità 
Invero, il verificatore è giunto alle seguenti conclusioni:
“si può affermare che le tramezzature realizzate, gli impianti tecnologici esistenti le rifiniture di tutti gli ambienti posti nel piano sottotetto dell’unità  immobiliare .. determinano inequivocabilmente l’uso abitativo del sottotetto, a completamento dei vani abitativi posti a piano terra”.
Per costante insegnamento giurisprudenziale, le opere del tipo di quelle realizzate nell’abitazione di parte ricorrente sono volte a rendere abitabile il locale sottotetto (“volumi tecnici sono quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita, le soffitte, gli stenditoi chiusi nonchè il piano di copertura impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà  una mansarda;in particolare,poi, la realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna costituisce indice rilevatore dell’intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati” (Cons. Stato, sez. IV, 10.7.2013 n. 3666).
Va soggiunto che la natura dei volumi realizzati, e quindi la loro funzione destinata all’uso abitativo, conferisce agli interventi la natura di vera e propria variazione essenziale dello stesso, incompatibile con l’utilizzo della S. C.I.A. (cfr. C.S. Sez. IV n. 3666/13 “Se è vero¦ che la nozione di variante non essenziale deve ricollegarsi a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all’originario progetto (Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1572), e che, sulla base dell’art. 32 t.u. n. 380 del 2001, non costituiscono variazioni essenziali quelle che incidono sui volumi tecnici, avendo escluso che nel caso de quo si possa parlare strettamente di volumi tecnici, data la non solo potenziale, ma concreta utilizzabilità  a scopi abitativi delle unità  realizzate rispetto al progetto, emerge palesemente l’illegittimità  della procedura utilizzata, in quanto collegata ad una situazione sostanziale non veritiera”).
Alla stregua di tali principi, va rilevato che corretta appare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 31 del DPR n. 380/01, venendo in rilievo una ipotesi di variante essenziale, essendo stata realizzata ulteriore volumetria non consentita dal P.L.
Per consolidata giurisprudenza, (Cons. St. Sez. IV, 27.11.1010, n. 8260; 10.4.2009, n.2227, Sez. V, 21.3.2011, n. 1726), a norma degli articoli 31 e 32 DPR n. 380/2001, si verificano difformità  totale del manufatto o variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, allorchè i lavori riguardino un´opera diversa da quella prevista dall´atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, mentre si configura la difformità  parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell´opera.
In tale contesto assume un valore irrilevante la censura con la quale si lamenta la genericità  del rilievo (p. 2 dell’ordinanza impugnata) circa l’altezza media interna del sottotetto, che sarebbe maggiore di quella riportata su grafici progettuali, rilevando che non è stata indica l’esatta misura rilevata. Al riguardo, va osservato che il rilievo mosso da parte ricorrente si rileva meramente formale, non essendo stata fornita alcuna indicazione della reale corrispondenza fra quanto realizzato e quanto previsto dagli elaborati di progetto allegati al PDC .
Inoltre il verificatore – al quale era stato assegnato il compito di “individuare le caratteristiche fondamentali del sottotetto realizzato nell’ambito dell’immobile per cui è causa (es. altezza, pavimentazione, prese telefoniche e/o TV, impianti di illuminazione, impianti di riscaldamento, ecc.), al fine di accertarne l’idoneità  a fini abitativi” – ha rilevato che “L’immobile oggetto della verificazione risulta avere la copertura a doppia falda, con struttura portante in legno lamellare costituito da una struttura a travi principali e travi secondarie sulle quali sono appoggiate le perline di copertura, al di sopra del quale vi è il pacchetto di chiusura del tetto.
Le altezze sono state quindi rilevate considerando la distanza tra il piano di calpestio dei vani sottotetto e l’intradosso del tavolato.
Sono state comunque rilevate anche le altezze tra il piano di calpestio e rispettivamente l’intradosso sia delle travi principali che delle travi secondarie.
Tali misure non sono state analizzate per la stesura della presente relazione.
Infatti per chi scrive la reale altezza del sottotetto è quella misurata tra il piano di calpestio e il tavolato poichè quest’ultimo rappresenta la reale copertura del fabbricato.”.
Conclusivamente il ricorso va accolto limitatamente all’ordine di demolizione della recinzione metallica, mentre va respinto nel resto.
Le spese del giudizio possono essere compensate, mentre il compenso del verificatore fa posto a carico della parte ricorrente; il compenso va liquidato – in considerazione della circostanza che sono state condotte identiche operazioni per n. 15 distinti giudizi, in relazione alla serialità  e al non rilevante grado di difficoltà  – in riduzione della nota prodotta dal verificatore, in € 250 (per ciascun ricorso) comprensive delle spese (non documentate).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte ( nei limiti e nei sensi di cui in motivazione) e lo respinge nel resto.
Spese compensate.
Condanna il ricorrente al pagamento del compenso spettante al verificatore ing. Cortone, che liquida in complessivi € 250 (duecentocinquanta).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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