Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – DIA – Divieto di prosecuzione attività  di ampliamento – Periculum in mora – Non sussiste – Conseguenze  

Non sussiste il periculum in mora necessario per concedere la sospensione cautelare del divieto di prosecuzione dell’attività  edilizia avviata con la DIA, ove sia in gioco l’ampliamento dell’edificio e il costo per realizzarlo (sempre risarcibile per equivalente monetario). 

N. 00525/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00981/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2015, proposto da:

Giuseppa Fasanella, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello, in Bari, Strada Torre Tresca n.2/A;

contro
Comune di Acquaviva delle Fonti, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Milella, con domicilio eletto presso Nicolò De Marco, in Bari, Via Abate Gimma, n. 189; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) del provvedimento di non accoglimento e di divieto di prosecuzione dell’attività  di cui alla DIA 64/2015 depositato in data 27.3.2015;
2) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo, ivi compresa – nei limiti dell’interesse della ricorrente – la delibera del Commissario straordinario n. 46 del 24.11.2009 avente ad oggetto “L.r. n.14 del 30.07.2009 – Misure straordinarie ed urgenti a sostegno dell’attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio residenziale. Determinazione comunali ai sensi dell’art. 5 e 6. Modifica integrazione della delibera del Commissario straordinario n.7 dell’11.09.2009” qualora ostativa alla posizione della ricorrente:nonchè per l’accertamento e la dichiarazione del consolidamento e della relativa efficacia della DIA presentata dalla ricorrente al Comune di Acquaviva delle fonti in data 27.03.2015.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Acquaviva delle Fonti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Francesco Muscarello, per la ricorrente, e avv. Nicolò De Marco, su delega dell’avv. Tommaso Milella, per il Comune di Acquaviva delle Fonti;
 

Considerato che la ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento inibitorio della DIA presentata per l’ampliamento di un edificio residenziale, allegando il pericolo di un danno essenzialmente riconducibile alle perdite economiche derivanti dagli esborsi finora sostenuti per l’acquisto dell’immobile e per la realizzazione dell’auspicato aumento di volumetria;
Ritenuto che dette perdite ove provate si risolvono comunque in un danno patrimoniale interamente risarcibile;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione unica, respinge la domanda cautelare Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)