Processo amministrativo – Gratuito patrocinio – Extracomunitario non appartenente all’U.E. – Dichiarazioni sostitutive con valore di autocertificazione  – Ammissibilità  – Fattispecie

 

Al fine di decidere circa la definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già  disposta in via provvisoria, risulta necessario invitare il difensore del ricorrente ad interloquire, con apposita memoria scritta, in ordine all’ammissibilità  delle dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000 anche da parte di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, non regolarmente soggiornanti.

N. 00645/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00686/2013 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 686 del 2013, proposto da:

Khayer Zamil Khan, rappresentato e difeso dall’avv. Attilio Converso, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto del Questore di Bari in data 18.1.2013, notificato il 27.3.2013, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto dall’istante;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio avanzata dall’avv. Attilio Converso per la rappresentanza e la difesa di Khayer Zamil Khan, nel giudizio n. 686/2013 r.g.;
visto il decreto di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio adottato dalla competente in commissione in data 23.5.2013 (del. 24/13);
vista la sentenza n. 1451/15 che ha definito il ricorso;
considerato che, al fine di decidere circa la definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già  disposta in via provvisoria, risulta necessario invitare il difensore del ricorrente ad interloquire, con apposita memoria scritta, in ordine all’ammissibilità  delle dichiarazioni sostitutive ex dpr 445/2000 anche da parte di cittadini di stati non appartenenti all’Unione, non regolarmente soggiornanti (v. art. 3 dpr cit).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
assegna al legale del ricorrente avv. Attilio Converso il termine di gg. 30 (decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza) per rassegnare la memoria di cui in motivazione.
 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)