Enti e organi della p.A. – Consiglio comunale –  Deliberazione di approvazione del bilancio – Impugnazione da parte dei consiglieri di opposizione – Tutela cautelare – Assenza dei presupposti  

Deve essere respinta l’istanza cautelare presentata da alcuni consiglieri comunali fondata sulla pretesa lesione delle prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui sono titolari in violazione dell’art. 174 T.U.E.L. n. 267/2000 – e connesse al fatto ch’essi non sarebbero stati posti in condizione di esercitare consapevolmente il loro munus e di presentare emendamenti al bilancio- poichè sotto il profilo del periculum, è da ritenersi prevalente l’interesse del Comune convenuto alla conservazione delle proprie delibere,rispetto all’interesse dei ricorrenti, connesso esclusivamente alla lesione delle prerogative dei consiglieri dell’opposizione (nella specie, peraltro, l’assenza del periculum è stata confermata dalla natura della deliberazione impugnata, consistente nell’approvazione dello schema del bilancio di previsione). 

N. 00259/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00260/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2015, proposto da:

Luigi Giuseppe D’Antino, Donato Masiello, rappresentati e difesi dall’avv. Donato Masiello, con domicilio eletto presso Natale Clemente in Bari, Via Dante, n. 193;

contro
Comune di San Marco La Catola; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera C.C. n. 37 del 28.11.14, avente per oggetto l’approvazione lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
– del Regolamento di contabilità  del Comune di San Marco La Catola, in particolare, dell’art. 20;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Francesco Del Buono;
 

Premesso che con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 27 gennaio 2015 e depositato il 24 febbraio 2015, i sigg. Luigi Giuseppe D’Antino e Donato Masiello, quali consiglieri comunali del Comune di San Marco La Catola, hanno impugnato la delibera n. 37 pubblicata in data 13.11.2014, coi relativi allegati, con cui lo stesso Consiglio Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
Rilevato che il ricorso si fonda sulla pretesa lesione delle prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui sono titolari in violazione dell’art. 174 T.U.E.L. n. 267/2000, atteso che essi non sarebbero stati posti in condizione di esercitare consapevolmente il loro munus e di presentare emendamenti al bilancio. A tal fine, oggetto di gravame è anche l’art. 20 del Regolamento di Contabilità  del Comune di San Marco La Catola, per la presunta mancanza di un coordinamento sul termine congruo di deposito degli atti di bilancio con quello dei 10 giorni previsto per gli emendamenti.
Ritenuto che, sotto il profilo del periculum, è da ritenersi prevalente l’interesse del Comune convenuto alla conservazione delle proprie delibere (specie di quella oggetto di gravame) rispetto all’interesse di cui si fanno portatori i ricorrenti, connesso esclusivamente alla lesione delle prerogative dei consiglieri dell’opposizione, le quali necessitano, peraltro, di un approfondimento proprio della fase di merito;
Ritenuto, pertanto, che non sussistono le condizioni per la concessione dell’invocata cautela, atteso che nella comparazione dei contrapposti interessi deve ritenersi prevalente quello pubblico alla conservazione degli atti impugnati, tenuto anche conto del pregiudizio che deriverebbe alla collettività  di riferimento dalla sospensione della suddetta deliberazione;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)