Commercio, Turismo, industria – Rivendita di generi di monopolio – Autorizzazione – Rinnovo – Diniego – Distanza minima da rivenditore automatico –  Irrilevanza

Dal combinato disposto degli artt. 9, comma 1, 8 comma 3 lett. e) e 7, ultimo comma del D.M. n. 38 del 21.2.2013 emerge che deve essere sospeso in via cautelare il diniego di rinnovo di autorizzazione alla vendita di tabacchi che fondi sulla distanza minima inferiore da un distributore automatico degli stessi, atteso che il richiamato art. 9, dedicato alla disciplina del rinnovo, non recepisce il divieto tassativo di cui all’ultimo comma del citato art.7 invece contenente la regolamentazione del primo rilascio.
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L’ordinanza n. 222/2015 è identica nella massima. 

N. 00217/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00400/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2015, proposto da:

Anna Cortese, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Capaldi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;

contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale per la Puglia – Bari e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del provvedimento del Direttore dell’Aams – Direzione territoriale per la Puglia Bari di rigetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 356/Ba in Bitonto avente n. 45 del 14.1.2015, comunicato in data 19/21.1.2015;
-di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale per la Puglia – Bari e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Raffaele Capaldi e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che, dal combinato disposto degli artt. 9, comma 1, 8 comma 3 lett. e) e 7, ultimo comma del D.M. n. 38 del 21.2.2013, sembra emergere che la vicinanza di una rivendita di tabacchi dotata di distributore automatico non possa essere motivo ostativo al “rinnovo” del patentino posto che il predetto art. 9, dedicato alla disciplina del rinnovo, non recepisce il divieto tassativo di cui all’ultimo comma del citato art.7 invece contenente la regolamentazione del primo rilascio;
Ritenuto che la suggerita interpretazione possa essere suffragata dal tenore letterale dell’art. 24, comma 42, lett. f) del D.L. n. 98/11, convertito con legge n. 11/11, sulla cui base è stato adottato il regolamento di cui si è detto;
Rilevato che, nella fattispecie, si tratta di rinnovo e non già  di primo rilascio;
Ritenuto altresì sussistere il periculum in mora in considerazione del pregiudizio in termini economici e di perdita di clientela che si collega verosimilmente al mancato rinnovo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)