Pubblica sicurezza – Istituti di vigilanza – Concessione –  Revoca per debitoria – Istanza di rateizzazione – Conseguenze

La revoca della licenza per lo svolgimento di attività  di vigilanza fondata sulla accertata posizione debitoria in capo all’istituto ricorrente può essere sospesa in via cautelare qualora l’istituto stesso dimostri di voler sanare l’esposizione debitoria con l’ottenimento della rateazione del debito complessivo da parte dei soggetti creditori, nonchè il pagamento delle prime rate, provando altresì la disponibilità  finanziaria per farvi fronte. 

N. 00221/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00385/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2015, proposto da:

Ditta Individuale “Metropol”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni D’Innella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via N. Putignani, 136;

contro
Prefetto di Bari; Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1. del decreto del Prefetto della Provincia di Bari del 29.01.2015 prot. n. 49772/16°/O.P. I° BIS, notificato il 27.02.2015, recante la revoca della licenza per lo svolgimento di attività  di vigilanza;
2. di eventuali atti endoprocedimentali, anche ignoti, e di ogni altro atto o provvedimento inerente o connesso, presupposto, preparatorio o conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Giovanni D’Innella e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che, sia pur prima facie, ricorre nella specie il fumus boni iuris, atteso che il provvedimento gravato fonda, quale unico presupposto, sulla posizione debitoria accertata in capo all’istituto ricorrente, posizione che tuttavia la parte ha dimostrato di voler sanare con l’ottenimento della rateazione del debito complessivo da parte dei soggetti creditori (INPS e Equitalia spa) ed il pagamento delle prime rate, provando altresì la disponibilità  finanziaria per farvi fronte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22.3.2016.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)