Sanità  e farmacie – Residenza Socio Sanitaria Assistenziale – Assegnazione posti letto – Procedura di evidenza pubblica – Necessità 

Il quadro normativo esistente in materia la contrattualizzazione dei posti letto disponibili per le residenze socio sanitarie assistenziali R.S.S.A. presuppone comunque l’indizione di una procedura di evidenza pubblica. Devono, pertanto, essere sospesi in via cautelare i provvedimenti di contrattualizzazione  dei posti letto in cui la procedura ad evidenza pubblica sia stata del tutto disattesa, per sussistenza del fumus, nonchè del periculum in mora consistente nel pregiudizio del ricorrente di vedersi negata la possibilità  di ottenere l’assegnazione dei posti letto di cui ai provvedimenti impugnati.

N. 00226/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00362/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2015, proposto da:

Associazione Laicale San Silvestro O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Roberto Toscano, con domicilio eletto presso Nicola Roberto Toscano in Bari, Via Marco Partipilo, n. 48;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore; Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore in persona del legale rappresentante pro tempore; Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Zaccaro, con domicilio eletto presso Salvatore Santovito in Bari, Corso Italia, n.19; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) della deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 2828 del 30 dicembre 2014 (codice cifra: ADA/DEL/2014/00027, pubblicata nel BURP n. 21 dell’11 febbraio 2015) che autorizza il Direttore Generale della ASL BT a sottoscrivere un protocollo di intesa con la Congregazione Suore Piccole Operarie “Villa Dragonetti” che preveda, tra l’altro, la sottoscrizione di un accordo contrattuale di durata triennale per un nuovo modulo da 30 posti letto di RSSA per anziani (ex art. 66 del Reg. R. n. 4/2007), e delega “il dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa con il Direttore Generale della ASL BT e con il rappresentante legale del soggetto gestore di “Villa Dragonetti” sita in Trani (BT)”;
b) della deliberazione n. 275/CS/2015, adottata dal Commissario Straordinario della ASL BAT il 24 febbraio 2015, che dispone “di recepire lo schema di protocollo d’intesa, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale¦” e perciò “di sottoscrivere¦ il conseguente accordo contrattuale di durata triennale per il nuovo modulo di R.S.S.A.” con la Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore;
c) in uno ad ogni altro atto premesso, connesso e/o conseguenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Nicola Roberto Toscano e avv. Vincenzo Zaccaro;
 

Considerato che, seppur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, pare sussistere il fumus boni iurisatteso che la contrattualizzazione dei posti letto disponibili per R.S.S.A., alla luce del quadro normativo esistente in materia, presuppone l’indizione di un procedura di evidenza pubblica che nella fattispecie in esame è stata del tutto omessa;
Tenuto conto che sussiste altresì il periculum in mora consistente nella sottrazione della possibilità  di vedersi assegnare i trenta posti di cui ai provvedimenti impugnati;
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, di sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni delle Amministrazioni resistenti;
Rilevato che da tanto consegue, in punto di spese, l’applicazione del principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare nei termini di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 marzo 2016.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare a favore della parte ricorrente che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)