Sanità  e farmacie – Accreditamento struttura sanitaria privata – Diniego – Motivazione – Legge regionale di sospensione accreditamenti – Applicazione ratione temporis

Va accolta l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento di diniego di accreditamento istituzionale laddove risulti prima facie che la struttura ricorrente abbia ottenuto prima l’accreditamento provvisorio e poi l’accreditamento istituzionale, non essendo dunque applicabile al caso di specie la sospensione degli accreditamenti prevista dall’art. 3, comma 32, della L.R. Puglia n. 40 del 2007, per le strutture che, alla data di entrata in vigore della richiamata legge regionale non avessero ancora ottenuto l’accreditamento provvisorio.

N. 00227/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00387/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2015, proposto da:

Studio Medico Radiologico Morella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Tempesta, Francesca Benedetto, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca, n. 2/A;

contro
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto prot. n. 9 del 19.1.2015, comunicato con nota prot. n. AOO 151/621/ del 20.1.2015;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Francesca Benedetto;
 

Considerato che, seppur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, pare sussistere il fumus boni iuris atteso che l’art. 3, comma 32, della L.R. Puglia n. 40 del 2007, non sembra applicabile alla fattispecie in esame, tenuto conto che tale norma prevede la sospensione di nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, mentre nel caso di specie la struttura ricorrente parrebbe aver ottenuto prima l’accreditamento provvisorio e poi l’accreditamento istituzionale;
Tenuto conto che sussiste altresì il periculum in mora consistente nel danno economico derivante dall’impossibilità  di erogare le prestazioni de quibus;
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato, nei limiti dell’interesse fatto valere del ricorrente, e, nello specifico, nella parte in cui precisa che “allo stato, vigente la sospensione di nuovi accreditamenti¦la società  “Morella S.r.l.”¦non può essere accreditata per la branca specialistica ambulatoriale esterna di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine – RMN”, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’ Amministrazioni resistente;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità  delle questioni sottese alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare nei termini di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 marzo 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)