Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Condanna penale con sentenza non definitiva – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Diniego

Non può essere accolta la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego dell’istanza finalizzata a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per gli specifici reati indicati dagli artt. 4, comma 3 e 5, e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , tra i quali i  reati inerenti gli stupefacenti, poichè in tali casi la valutazione di pericolosità  è stata operata ex ante dal legislatore sottraendo qualsiasi margine di valutazione discrezionale alla p.A.procedente.

N. 00216/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00376/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2015, proposto da:

F. K.,  rappresentata e difesa dall’avv. Giangregorio De Pascalis, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;

contro
Questura di Bari e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del Decreto Cat. A. 11/2014/Imm.n.80/P.S. a firma del Vice Questore Vicario del 2 dicembre 2014, notificato il 23 dicembre 2014, di RIFIUTO del rinnovo del permesso di soggiorno n. 102432494 intestato alla ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Roberta Maria Porro, su delega dell’avv. Giangregorio De Pascalis e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 del d.lgs. n. 286/98, non può soggiornare sul territorio nazionale lo straniero che sia stato condannato per gli specifici reati ivi indicati, tra cui i reati inerenti gli stupefacenti, anche con sentenza non definitiva e che in tali casi la valutazione di pericolosità  è stata operata ex ante dal legislatore sottraendo qualsiasi margine di valutazione discrezionale alla pubblica Ammistrazione;
Rilevato che la ricorrente è stata condannata proprio per il reato di detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti in concorso;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)