Pubblica sicurezza – Nomina guardia particolare giurata – Autorizzazione porto pistola a tassa ridotta – Diniego – Assenza prova pericolo di abuso – Istruttoria – Necessità  

àˆ prima facie illegittimo il provvedimento di rigetto della nomina di guardia particolare giurata e dell’autorizzazione del porto pistola a tassa ridotta, posto che in assenza di un’accurata istruttoria, che provi il pericolo di abuso, l’esercizio dell’attività  di guardia giurata da molto tempo e in modo ineccepibile e il rinnovo della licenza, quale titolo abilitativo per l’esercizio della professione, configurano la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris per la concessione della sospensione interinale del provvedimento di diniego.

N. 00214/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00321/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2015, proposto da:

Raffaele Capobianco, rappresentato e difeso dall’avv. Alessio Maria Viola, con domicilio presso il Tar puglia, sede di Bari, alla piazza Massari;

contro
Ministero dell’Interno e U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del 20/1/2015, con il quale sono state rigettate “le istanze in premessa indicate finalizzate al rilascio della nomina di guardia particolare giurata e dell’autorizzazione al porto di pistola a tassa ridotta” in capo all’odierno ricorrente;
-di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque allo stesso collegati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giovanna Corrente, su delega dell’avv. Alessio Maria Viola e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che, ad una delibazione sommaria tipica di questa fase, il ricorso appare assistito da fumus boni iurisgiacchè il pericolo di abuso avrebbe dovuto essere comprovato dagli esiti di un’istruttoria accurata, specie a fronte della circostanza che il ricorrente esercita da lungo tempo l’attività  di guardia giurata in modo ineccepibile;
Ritenuto altresì sussistere il periculum in mora posto che il denegato rinnovo della licenza costituisce titolo imprescindibile per l’esercizio dell’attività  lavorativa da parte del ricorrente stesso;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 marzo 2013. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)