Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Impugnazione di atto meramente esecutivo – Omessa impugnazione di atti presupposti –  Profili di inammissibilità  del merito – Rigetto 

La mancata impugnazione di atti presupposti rispetto ai quali il provvedimento impugnato sembrerebbe atto meramente esecutivo, denota possibili profili di inammissibilità  del ricorso con conseguente rigetto della domanda cautelare.

N. 00626/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01288/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2014, proposto da:

Petito Petroli s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Petito Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Grasso, con domicilio eletto presso l’avv. Mirella Mazzeo in Bari, al viale della Repubblica, n. 112;

contro
Comune di Lucera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Prospero Petroni, n. 15; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. 0036842, n. 44 del 12.08.2014 adottato dal Sindaco del Comune di Lucera, notificato il 12.08.2014;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucera;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Grasso e avv. Paolo Clemente, su delega dell’avv. Ignazio Lagrotta;
 

Considerato che emergono possibili profili di inammissibilità  per mancata impugnazione di atti presupposti, rispetto ai quali l’ordinanza sindacale impugnata sembrerebbe atto meramente esecutivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)