Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Detenzioni di armi, munizioni e materie esplodenti – – Provvedimento di diniego – Requisiti di ammissibilità  – Sussistenza del danno grave e irreparabile – Ragioni

Va accolta la domanda cautelare, tendente alla sospensione degli effetti del provvedimento prefettizio di diniego di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nella ipotesi in cui a un primo sommario esame, le ragioni a sostegno del provvedimento di diniego non appaiono sufficienti a giustificare un giudizio prognostico di inaffidabilità  e di abuso nell’uso delle armi, in capo al ricorrente; sussiste, viceversa, il pericolo di danno grave e irreparabile, a fronte dei numerosi episodi di furto subiti (e provati) dal ricorrente, con la conseguente concreta necessità  di difendere la propria incolumità  nonchè quella dei propri beni.

N. 00632/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01297/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2014, proposto da:
Antonio Carrillo, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Dalfino, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Andrea Da Bari, 157;
contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale domicilia in Bari, via Melo, 97; Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Comando Provinciale Carabinieri Foggia; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prefettizio prot. n. 14083/14/AREA I bis del 28.04.2014, recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresi la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia prot. n. 074351/4-1 “P” (560) del 04.04.2014 e la circolare telegrafica del Ministero dell’Interno n. 557/PAS 49O1.1017 del 19.4.2004;
 
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Giuseppe Dalfino e avv. dello Stato Donatella Testini;
 
Considerato che, ad un primo sommario esame, le ragioni a sostegno del provvedimento gravato non appaiono sufficienti a giustificare un giudizio prognostico di inaffidabilità  e di abuso nell’uso delle armi, in capo al ricorrente;
Ravvisato inoltre il pericolo di danno grave e irreparabile, a fronte dei numerosi episodi di furto subiti dal ricorrente, con la conseguente concreta necessità  di difendere la propria incolumità  nonchè quella dei propri beni;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie la domanda cautelare e per l’effetto, sospende gli effetti del provvedimento prefettizio impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’Udienza Pubblica del 29.10.2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)