Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Nozione di trasporto pubblico regionale locale – Contratto di servizio – Insussistenza del fumus boni iuris – Ragioni 

Posto che la nozione di trasporto pubblico regionale e locale è definita dalla legge (cfr. art. 2, comma 2, L.R. n. 18/2002) e si fonda sull’esistenza di un contratto di servizio, va respinta l’istanza cautelare nell’ipotesi in cui rileva un Interporto, in quanto esso non presenta le caratteristiche definitorie e, in ogni caso, la “natura” dell’attività  indicata nell’oggetto sociale ed effettivamente svolta, lo connota in termini di “complesso” di infrastrutture funzionali a favorire lo scambio di merci e non già  di azienda che gestisca “direttamente” il trasporto delle merci stesse.

N. 00625/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01243/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2014, proposto da:
Sabrina Valentino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Orlandini e Sergio Contino, con domicilio eletto presso l’avv. Giacomo Valla in Bari, alla via Q. Sella n. 36;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto in Bari, presso la sede dell’Avvocatura regionale al lungomare Nazario Sauro, nn. 31/33; 
nei confronti di
Carmine Caputo; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– delle determinazioni del Segretario Generale del Consiglio regionale della Puglia nn. 19 del 25.08.2014 e n. 21 del 03.09.2014;
– della nota prot. AOO-078/2111 del 4.7.2014;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compreso, ove occorra, il verbale del 12.9.2014;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Sergio Contino e Maria Altamura;
 
Considerato che la nozione di trasporto pubblico regionale e locale è definita dalla legge (cfr. art. 2, comma 2, l.r. n. 18/02) e si fonda sull’esistenza di un contratto di servizio;
Rilevato che l’Interporto non presenta le predette caratteristiche e che, in ogni caso, la stessa “natura” dell’attività  indicata nell’oggetto sociale ed effettivamente svolta lo connota in termini di “complesso” di infrastrutture funzionali a favorire lo scambio di merci e non già  di azienda che gestisca “direttamente” il trasporto delle merci stesse;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)