1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Cauzione provvisoria – Segnalazione del possesso della certificazione di qualità  ai fini della riduzione della cauzione – Prova – Presentazione cauzione dimezzata – Sufficienza 


2. Contratti pubblici – Gara – Attestazione qualità  – Necessità  – A pena di esclusione – Insussistenza – Dovere di soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-bis D.lgs. 163/2006 – Necessità  – Sussiste

1. La segnalazione del possesso della qualità , ai fini del beneficio della riduzione della cauzione nella misura del cinquanta per cento, può ritenersi implicita nella presentazione della cauzione dimezzata. 


2. La presentazione dell’attestazione di qualità , diversamente da quanto disposto per la cauzione provvisoria, non è richiesta a pena di esclusione dal codice dei contratti (cfr. art. 75 D.Lgs. 163/2006), sicchè sussiste il dovere per la stazione appaltante di consentire l’integrazione documentale necessaria, anche alla luce dell’art. 46, comma 1-bis D.Lgs. 163/2006.

N. 00621/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01220/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2014, proposto da:
Tundo Vincenzo s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Ferrante, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari, 6; 
nei confronti di
Capogna Autoservizi s.r.l., Toninho s.r.l.; Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l., Padovano Vittorio, rappresentati e difesi dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, Via Pizzoli, 8; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei verbali di gara relativi alla seduta del 09.09.2014, all’esito della quale il Seggio di gara ha dichiarato l’esclusione della ricorrente dalla procedura per cui è causa;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e in particolare dei provvedimenti espressi di aggiudicazione provvisoria e definitiva dei lotti di gara 1, 2, 3, 4 ove intervenuti;
nonchè per l’accoglimento delle altre azioni specificamente avanzate in ricorso;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Barletta Andria Trani, di Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l. e di Padovano Vittorio;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Saverio Sticchi Damiani; Fabrizio Ferrante; Michaela De Stasio, per delega dell’avv. Vito Aurelio Pappalepore;
 
Rilevato che la segnalazione del possesso della qualità , ai fini del beneficio della riduzione della cauzione nella misura del cinquanta per cento può ritenersi implicita nella presentazione della cauzione dimezzata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781);
Rilevato, inoltre, che la presentazione dell’attestazione di qualità , diversamente da quanto disposto per la cauzione provvisoria, non è richiesta a pena di esclusione dal codice dei contratti (cfr. art. 75 D.lgs. 163/2006), nè dalla lex specialis di gara (cfr. p. 6 del disciplinare di gara, punto 5, ove la sanzione dell’esclusione va riferita al mancato deposito cauzionale e non necessariamente all’allegata dichiarazione o certificazione di qualità ), sicchè nel caso in esame sorgeva il dovere per la Stazione appaltante di consentire l’integrazione documentale necessaria (Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 1 ottobre 2014, n. 2411), anche alla luce dell’art. 46, comma 1-bis D.lgs. 163/2006;
Ritenuto, infine, che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)