Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Gara –  Esclusione – Impugnazione – Sopravvenienza aggiudicazione – Conseguenze 

In presenza di un’efficace aggiudicazione definitiva sopravvenuta al ricorso,   non appare  passibile di sospensione il provvedimento di esclusione dalla gara impugnato dal ricorrente.

N. 00619/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01269/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2014, proposto da:
Securpol Puglia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Emilio Toma, con domicilio eletto presso Emilio Toma in Bari, Via Calefati, 133;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Starita, 6; 
nei confronti di
Faro s.r.l. in proprio e quale capogruppo del costituendo R.T.I. con Mondialpol s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Agresti, con domicilio eletto presso l’avv. Emilia Straziuso in Bari, Via Prospero Petroni, 15; Faro s.r.l.; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di esclusione di cui al verbale della seduta pubblica del 22 settembre 2014, comminato dall’Asl Bari nei confronti della ricorrente nella procedura indetta con deliberazione del Direttore Generale n.797 del 15.5.2013 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza presso le strutture amministrative sanitarie dell’Asl Bari;
nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso ancorchè non conosciuto ivi espressamente compreso.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari e della società  Faro a r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi per le parti i difensori avv.ti Emilio Toma; Gennaro Notarnicola, per delega dell’avv. Edvige Trotta e Vito Agresti;
 
Rilevato che non sembra sufficientemente provato l’interesse della Securpol Puglia s.r.l. alla misura cautelare invocata con l’odierno ricorso, in presenza di efficace aggiudicazione definitiva, nelle more intervenuta;
Ritenuto che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)