Processo amministrativo –  Spese ed onorari  – Gratuito patrocinio – Liquidazione onorari del difensore – D.M. Ministero Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 – Applicabilità  – Fattispecie

L’art. 41 del D.M. del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 va interpretato nel senso che i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi professionali degli avvocati devono essere applicati ogniqualvolta la liquidazione avvenga in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia completato la propria prestazione professionale, non potendo invece essere utilizzati i nuovi criteri, in relazione ad attività  completamente ultimate ed esaurite nel vigore della disciplina previgente.

N. 00293/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01538/2009 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2009, proposto da:

Abdoulaye Sall, rappresentato e difeso dall’avv. Attilio Converso, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;

contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto n° Cat. A.11/2009/Imm.n.22/P.S. emesso dalla Questura della Provincia di Bari in data 13.02.09 e notificato all’odierno ricorrente in data 23.06.2009, con il quale veniva rifiutata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi commerciali/lavoro autonomo” n. ITA46360AD, avanzata dal cittadino senegalese Sall Abdoulaye in data 02.07.08 a mezzo racc. assicurata n° 06073169346-9 e con il quale veniva avvertito lo straniero che dovrà , ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 2 del D.P.R. n° 394/99, entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica del provvedimento, presentarsi al posto di Polizia di Frontiera presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino e lasciare volontariamente il territorio nazionale e che, in caso contrario, sussistendone i presupposti, si procederà  nei suoi confronti all’applicazione dell’espulsione di cui all’art. 13 del D. L.gs. n° 286/98
– di ogni altro atto al predetto connesso, previa sospensiva dello stesso, sia esso presupposto che conseguenziale, ancorchè non conosciuto e comunque lesivo;
 

Vista la sentenza n. 84 del 14 gennaio 2011 con la quale è stato respinto il ricorso in epigrafe;
Vista la delibera n. 246/2009 con cui il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Visto l’art. 65 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Rosalba Giansante; nessuno è comparso per le parti;
 

VISTA la richiesta, depositata in data 13 gennaio 2014, con cui l’avv. Attilio Converso ha chiesto la liquidazione delle proprie competenze professionali allegando la nota specifica, facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012;
CONSIDERATO che, nel caso di specie, non si versa in ipotesi soggetta all’applicazione del D.M. del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), entrato in vigore il 23 agosto 2012, ed applicabile, per espressa disposizione dell’art. 41 “alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”;
RITENUTO che, infatti, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri debbano essere applicati ogniqualvolta la liquidazione avvenga in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia completato la propria prestazione professionale, non potendo invece essere utilizzati i nuovi criteri in relazione ad attività  completamente ultimate ed esaurite nel vigore della disciplina previgente (in tal senso Cass. Sez. Un. /2012; cfr. TAR Bari, Sezione III, ordinanza n. 1926 del 15 novembre 2012);
CONSIDERATO che, conseguentemente, nel caso di specie il compenso spettante al difensore istante deve essere liquidato secondo la disciplina previgente (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e D.M. 8 aprile 2004, n. 127) in quanto l’attività  difensiva si è conclusa con la sentenza n. 84 del 14 gennaio 2011;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che l’avv. Converso, al fine di consentire la liquidazione delle proprie competenze professionali, debba ripresentare la nota spese facendo riferimento ai parametri di cui alla previgente normativa, elencando gli importi richiesti a titolo di onorari, diritti e spese generali, mediante deposito della suddetta nota relazione presso la Segreteria di questa Sezione entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza (ove antecedente).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), dispone che l’avv. Attilio Converso debba ripresentare la nota spese per la liquidazione delle proprie competenze professionali, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)