1. Espropriazione per p.u. – Occupazione sine titulo – Restituzione area – Ammissibilità  – Realizzazione opera pubblica -Irrilevanza


2.Processo amministrativo – Principi generali – Contraddittorio  – Integrazione – Domanda restituzione  suoli illegittimamente espropriati – Altri comproprietari suolo non ricorrenti – Necessità 

1. àˆ ammissibile la domanda di restituzione del fondo illegittimamente occupato, pur in presenza dell’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica (cfr. Tar Puglia Bari n. 142/2014).


2. Qualora uno dei comproprietari di un suolo voglia richiedere l’annullamento di atti di procedura espropriativa ove esistenti e la condanna del Comune intimato alla restituzione dello stesso, previa riduzione in pristino o, alternativamente, per il risarcimento in equivalente, dovrà  procedere, ex art. 52, co.1, del c.p.a.,  all’integrazione del contraddittorio, ove gli altri comproprietari non risultano nè ricorrenti, nè intimati.

N. 00301/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02178/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2178 del 2011, proposto da:

Sabina Tiani, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi D’ Ambrosio, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n.23;

contro
Comune di Minervino Murge; 

per l’annullamento
di vari atti di procedura espropriativa ove esistenti;
nonchè per la condanna del comune intimato alla restituzione dei relativi suoli, pervia riduzione in pristino o, alternativamente, per il risarcimento in equivalente e per gli ulteriori vari connessi danni.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Luigi D’Ambrosio;
;
 

Rilevato che con precedente ordinanza istruttoria n. 487/2013 sono stati disposti incombenti tra cui la comunicazione, da parte del comune intimato, di eventuali atti e provvedimenti ex DPR 327/2001;
rilevato, tuttavia, che la sopravvenuta giurisprudenza di questo Tar (v. sent. n. 142/2014) che ammette la restituzione del fondo, pur in presenza dell’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica, rende superfluo l’adempimento istruttorio appena indicato;
Ritenuto, pertanto, che l’unico adempimento di cui si ravvisa ancora la necessità  è l’integrazione del contraddittorio, atteso che la ricorrente – unica parte attrice – è (solo) comproprietaria per 1/7 del suolo di cui chiede la restituzione, mentre gli altri comproprietari non risultano nè ricorrenti nè intimati, pur versandosi in una evidente situazione di contitolarità  della posizione giuridica sostanziale azionata in giudizio;
Verificato che il contraddittorio, pertanto, non è integro, dovendo essere intimati tutti gli altri comproprietari (tali risultando, dal verbale di immissione in possesso, altri sei condomini, ciascuno pro quota di 1/7);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ordina alla parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio, mediante notifica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, nei confronti di tutti i comproprietari del suolo oggetto di ricorso.
A tal fine, assegna all’interessata il termine perentorio (a norma dell’art. 52, co 1, c.p.a.) di giorni novanta (90), decorrente dalla comunicazione – o notificazione anche cura di parte – del presente provvedimento, per procedere nei confronti di tutti i soggetti sopraindicati.
La prova delle avvenute notificazioni dovrà  essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il termine perentorio (a norma dell’art. 52, co 1, c.p.a.) di trenta (30) giorni dalla data dell’ultima notifica.
Rinvia l’ulteriore trattazione della causa alla prima udienza pubblica di Gennaio 2015, secondo calendario da determinarsi.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)