1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – Sospensione del giudizio ex art. 243 bis, comma 4, del D.lgs 267/2000 – Necessità 


2. Enti e organi della P.A.  –   Piano di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis e ss. del D.lgs 267/2000 – Mancata inclusione  debito nel piano di riequilibrio – Rimedi


3. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Piano di riequilibrio ex art. 243 bis e ss. del D.lgs 26/2000 – Nomina Commissario ad acta – Verifica inserimento credito – Impossibilità  

1. Ai sensi del comma 4, dell’art. 243 bis del D.lgs 267/2000 “Le procedure esecutive nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano  di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243-quater, commi 1 e 3”.


2. La sospensione del giudizio prevista dall’art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000 non risulta subordinata alla specifica inclusione del debito per cui si procede nel piano di riequilibrio, atteso che risulta viceversa prevista la possibilità  di proporre reclamo alla Corte dei Conti avverso la mancata inclusione nel piano.


3. In caso di sospensione del giudizio ex art. 243 bis, comma 4, del D.lgs 267/2000, non si può procede alla nomina di un Commissario ad acta finalizzata al mero monitoraggio dell’andamento del procedimento dell’equilibrio finanziario e alla verifica del corretto inserimento dei debito all’interno del piano di riequilibrio (contra TAR Catania 1564/2013) .

N. 00290/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01450/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2012, proposto da:

Studio Tecnico Corvino dell’Ing. Giovanni Luca Corvino e del Geom. Raffaele Corvino, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Basso e Maria Anna Corvino, con domicilio eletto presso Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 629/2011, emesso dal Tribunale di Foggia, depositato in data 04.08.2011 e notificato in data 08.09.2011 al Comune di Foggia, non opposto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Salvatore Basso e avv. Michele Barbato;
 

Rilevato che il Comune di Foggia con delibera C.C. n. 128 del 21/12/2012 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario riservando di adottare successivamente il relativo piano e che il procedimento non risulta ad oggi ancora definito;
Rilevato che, in accoglimento dell’istanza in tal senso formulata dal Comune di Foggia e ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, deve pertanto disporsi la sospensione del giudizio fino alla definizione del procedimento di riequilibrio finanziario in corso, rimettendosi alla parte più diligente per la proposizione di nuova istanza di fissazione al momento della cessazione della causa di sospensione;
Considerato che con memoria depositata l’14 gennaio 2014 la parte ricorrente ha chiesto la decisione sul ricorso per l’ottemperanza in esame, ritenendo venuta meno la ragione della sospensione del giudizio, in ragione del fatto che il Comune di Foggia avrebbe ricevuto ingenti fondi ai sensi del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 recante “Disposizioni per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali”, giusta delibera C.C. 165/2013 e nota della Cassa Depositi e Prestiti prot.n. 38808 del 30/4/2013.
Considerato che la sospensione del giudizio trova il proprio fondamento nel comma 4, dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 “Le procedure esecutive nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3” e che la stessa non risulta subordinata, alla stregua della normativa di riferimento alla specifica inclusione del debito per cui si procede nel piano di riequilibrio, atteso che risulta viceversa prevista la possibilità  di proporre reclamo avvero la mancata inclusione nel piano.
Considerato che la circostanza che nell’elenco di cui all’art.194 del D.lgs. citato risulti prevista la possibilità  di riconoscimento del debito fuori bilancio, con esclusivo riferimento alle “sentenze” e che non sia pertanto compreso il “decreto ingiuntivo” non opposto e munito di formula esecutiva, costituisce evidente incongruenza, realizzando peraltro una ingiudicata disparità  di trattamento tra l’ipotesi del “decreto ingiuntivo” non opposto ed esecutivo e quella relativa al decreto ingiuntivo opposto con opposizione respinta a seguito di sentenza;
Rilevato tuttavia che allo stato risulta assorbente e pregiudiziale l’obbligo di sospensione del procedimento e che le considerazioni che precedono potranno eventualmente essere esaminate in sede opposizione per il caso di mancata inclusione del debito nel piano di riequilibrio, fermo restando che gli eventuali profili di sospetta incostituzionalità  della norma risultano rilevanti solo qualora non sia possibile in via interpretativa pervenire ad una soluzione logica che consenta una lettura della norma conforme ai principi costituzionali;
Considerato che non appare condivisibile l’orientamento espresso dall’arresto giurisprudenziale citato da parte ricorrente relativo alla nomina di Commissario ad acta finalizzata al mero monitoraggio dell’andamento del procedimento dell’equilibrio finanziario e alla verifica del corretto inserimento dei debiti all’interno del piano di riequilibrio;
Considerato che non appare rilevante la circostanza dell’intervenuta anticipazione della liquidità  del Comun e di Foggia, stante la tassatività  della previsione di cui all’art. 243/bis, comma 3, che prevede la sospensione ¦ “fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), dispone la sospensione del giudizio fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi dell’art. 243/bis, D.lgs 267/2000.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)