1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Denuncia inizio attività  (D.I.A.) per cambio destinazione d’uso – Annullamento – Falsità  dichiarazione di parte istante – Decorso tempo – Irrilevanza – Istanza di sospensione cautelare – Fumus boni iuris – Non sussiste 
2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Difetto di motivazione – Applicazione art.21-octies L.n. 241/1990 – Condizione

1. Non sussistono i presupposti per la sospensione cautelare qualora – seppur nel difetto di un’accurata motivazione inerente la comparazione tra interessi pubblici e privati – l’ente abbia annullato a distanza di svariati anni la D.I.A. relativa ad un capannone insistente su un’area sottoposta a vincolo e sia stata accertata la falsità  della relativa dichiarazione del privato;  attesa la provenienza dalla parte della dichiarazione falsa, l’interesse privato risulta decisamente recessivo in considerazione del difetto di affidamento.  
2. Il difetto di motivazione dell’atto amministrativo negativo può essere superato ove l’esito del procedimento  non avrebbe potuto comunque essere diverso.
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Vedi Cons. St., sez. IV, ordinanza 7 maggio 2014, n. 1859 – 2014

N. 00132/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01617/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2013, proposto da:

S. F., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Labianca, con domicilio eletto presso Maria Labianca in Bari, via Camillo Rosalba n. 49;

contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

nei confronti di
Ntd Collection S.r.l., Giuseppe Locapo; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n.56934 del 21.11.2013, di annullamento definitivo in autotutela della Denuncia di Inizio Attività  n. 86/2004 del 10/11/2003 per il cambio di destinazione d’uso da deposito agricolo ad attività  artigianale dell’immobile in Altamura alla C.da “Pescariello”, zona El di PRG., del 21 novembre 2013 e priva di sottoscrizione;
– del sottostante provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del 23 maggio 2013;
– nonchè di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ancorchè non
conosciuto;
e per l’accertamento e la condanna della p.a. comunale al risarcimento dei danni patiti e patendi in ragione degli atti e del comportamento tenuto dagli uffici comunali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Altamura;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Maria Labianca e Emilio Bonelli;
 

Rilevato che il Comune intimato ha annullato a distanza di svariati anni il provvedimento connesso alla DIA compiutamente indicata in epigrafe;
rilevato che il provvedimento di rimozione in autotutela è fondato su di una pluralità  di ragioni giustificative;
ritenuto che, pur a voler accogliere le censure inerenti alcune di esse, insuperata ed insuperabile è la motivazione inerente l’accertata sottoposizione a vincolo dell’area su cui sorge il capannone oggetto di DIA, circostanza evidentemente ostativa alla legittimità  della DIA in questione (v. art. 22, co 3, TU edil testo vigente ratione temporis);
ritenuto, ancora, che tale circostanza è stata accertata giudizialmente in via definitiva solo con la sentenza della Corte di Cassazione 42619/2013 (che, nel rigettare i ricorsi, ha escluso la sussistenza di cause di assoluzione ex art. 129 cpp, confermando la correttezza della causa di estinzione per prescrizione, successiva a sentenza di condanna pronunciata in primo grado);
ritenuto, quindi, che pur nel difetto di una accurata motivazione inerente la comparazione tra interessi pubblici e privati, tale difetto è superabile ex art. 21 octies l. 241/90, tenuto conto che:
– la circostanza della sottoposizione a vincolo e della falsità  della relativa dichiarazione risulta accertata in modo definitivo in epoca assolutamente recente rispetto all’adozione del provvedimento di autotutela;
– l’interesse privato risulta decisamente recessivo in considerazione del difetto di affidamento, attesa la provenienza dalla parte della dichiarazione falsa;
ritenuto, quindi, che non sussiste il requisito del fumus;
ritenuto che le spese possono essere integralmente compensate in ragione della particolarità  della questione esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)