Energia da fonti rinnovabili – Titolo abilitativo – S.C.I.A. – Divieto di prosecuzione dell’attività  – Violazione termini  art. 19, III^ comma   e 21 nonies L. 241/1990 – Illegittimità 

àˆ passibile di sospensione cautelare il provvedimento del Comune che inibisca la prosecuzione della costruzione di quattro impianti fotovoltaici, rigettando una S.C.I.A. presentata dal privato, ove siano stati violati i termini previsti per adottare “motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività  e di rimozione dei suoi effetti” e non siano state adottate dall’Amministrazione competente determinazioni in via di autotutela mancando, nel caso di specie, ogni motivazione sull’interesse pubblico e sull’affidamento del privato di cui all’art. 21-nonies L.241/1990.

N. 00136/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00130/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2014, proposto da:

Des Energia Quattordici S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Leonforte, Germana Cassar, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26; Agenzia delle Dogane; Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T. Colelli in Bari, Avv.Regione Puglia Lung.N.Sauro 31; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota del Comune di Bari, Ufficio Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, prot. 268123 del 28 novembre 2013, ricevuta in pari data dalla ricorrente, con la quale, con riferimento ai quattro impianti fotovoltaici di proprietà  della ricorrente installati sui tetti della Caserma Briscese in Bari, autorizzati rispettivamente con la pratica edilizia S.C.I.A. N. 804/2012 del 02/10/2012 al prot. 223108 del 04/10/2012, la pratica edilizia S.C.I.A. n. 805/2012 del 02/10/2012 al prot. 223009 del 04/10/2012, la pratica edilizia S.C.I.A. n. 806/2012 del 02/10/2012 al prot. 223065 del 04/10/2012, la pratica edilizia S.C.I.A. n. 825/2012 del 02/10/2012 al prot. 223095 del 04/10/2012, ha disposto la conferma del “divieto alla prosecuzione delle attività  indicate nelle S.C.I.A. 804/2012, S.C.I.A. 805/2012, S.C.I.A. 806/2012, S.C.I.A. 825/2012 ” pena l’applicazione delle sanzioni di legge in quanto: è necessario, in relazione alla potenza globale installata, attivare il procedimento di Autorizzazione Unica di cui al D.lgs. n. 387 del 29/12/2003 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010 ivi compresa la verifica di assoggettabilità  a V.I.A. di cui alla lettera b.2g/5-bis della legge della Regione Puglia n. 11 del 12/04/2001 e ss.mm.ii. “Norme sulla valutazione dell˜impatto ambientale”;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: i) la nota prot. n. 127690 del 29 maggio 2013 (avente ad oggetto la pratica edilizia S.C.I.A. n. 805/2012 del 02/10/2012 al prot. 223099; ii)la nota prot. n. 127728 del 29 maggio2013 (avente ad oggetto la pratica edilizia S.C.I.A. n. 804/2012 del 02/10/2012 al prot. 223108 del 04/10/2012); iii) la nota prot. n. 127679 del 29 maggio 2013 (avente ad oggetto la pratica edilizia S.C.I.A. N. 806/2012 del 02/10/2012 al prot. 223065 del 04/1.0/2012); iv) la nota prot. n.127779 del 29 maggio 2013 (avente ad oggetto la pratica edilizia S.C.I.A. n. 825/2012 del 02/10/2012 al prot. 223095 del 04/10/2012) con le quali il Comune di Bari ha invitato la ricorrente a presentare note e documentazione integrativa al fine di risolvere le asserite incongruenze in merito al procedimento autorizzativo degli impianti fotovoltaici della ricorrente (docc. 2,3,4, 5) v) la nota prot. 2013-6045 del 19 marzo 2013 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Bari (doc. 6); vi) la nota prot. AOO_159 0003082 del 9 aprile 2013 della Regione Puglia, Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture Energetiche (doc7), vii) la nota prot. AOO_1 59 0007352 del 17settembre 2013 della Regione Puglia, Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture Energetiche (doc. 8); viii) il paragrafo 5.1 dell’Allegato alla DGR a 3029 del 30 dicembre 2010 rubricato “Determinazione della soglia di potenza degli impianti in autorizzazione ai fini delle valutazioni istruttorie” (doc. 9); il paragrafo 2 della DGR n. 416 del 10 marzo2011 nella parte in cui assoggetterebbe tutte le tipologie di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 1 MW alla procedura di verifica di assoggettabilità  a VIA, senza alcuna distinzione tra impianti industriali ed impianti non industriali (doc 10)
e per l’accertamento
della conformità  alla normativa applicabile dei titoli autorizzativi ottenuti dalla ricorrente per la realizzazione e gestione dei quattro distinti impianti fotovoltaici oggetto del presente ricorso; nonchè per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali causati dall’illegittimità  dei propri provvedimenti impugnati con il presente gravame.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Bari e di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Germana Cassar, Andrea Leonforte, Augusto Farnelli e Tiziana Colelli;
 

Rilevato che a fronte di n. 4 S.C.I.A., come in epigrafe puntualmente indicate, presentate in data 02 ottobre 2012, il Comune ha adottato in data 28 novembre 2013 il provvedimento di conferma del divieto alla prosecuzione delle attività  indicate nelle S.C.I.A.;
Ritenuto che il ricorso, salvo ogni approfondito esame riservato alla fase del merito, appare fondato quanto al fumusper violazione dei termini entro cui vanno adottati – alla stregua della normativa generale di cui all’art. 19, terzo comma, della legge 241/90 – “motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività  e di rimozione dei suoi effetti”, fermo restando “il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela”, che nella specie non sono state adottate, mancando ogni motivazione sull’interesse pubblico e sull’affidamento del privato di cui all’art. 21 nonies L. 241/90.
Considerato, altresì, che appare evidente il periculum in mora atteso che l’impianto, riservato ogni approfondimento circa la natura unitaria o meno, risulta allo stato compiutamente realizzato ed in esercizio;
Visto l’art. 57 c.p.a. in relazione al quale ricorrono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Accoglie e per l’effetto:
a) sospende il provvedimenti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di marzo 2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)