Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive -Consolidamento legittimo affidamento alla loro conservazione – Condizioni

Può invocarsi un legittimo affidamento alla conservazione delle opere edilizie abusive se l’Amministrazione si sia astenuta per lungo tempo dall’adottare misure repressive, solo quando la normativa ammetta in via eccezionale il condono di quanto illecitamente realizzato.

N. 00140/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00024/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2014, proposto da:

Felicia Viafora, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Pizzicoli, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;

contro
Comune di Apricena, rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso Giandonato Uva in Bari, via Giand. Petroni 3; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza di demolizione di opere eseguite in assenza di permessi di costruire e ripristino dello stato dei luoghi n. 81 Prot. n. 18583 del 14/11/2013 del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Apricena (FG) notificata il 18/11/2013, con la quale lo stesso ha disposto “la demolizione delle opere abusivamente eseguite come in narrativa descritte e qui date per integralmente riportate, nonchè il ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, senza pregiudizio delle azioni penali”;
Di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorchè non cognito, con particolare riferimento all’ordinanza n. 81 Prot. n. 18583 del 14/11/2013.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Apricena;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Giuseppe Pizzicoli e Giacinto Lombardi;
 

Il Collegio,
– preso atto che la ricorrente non contesta il fatto che le opere edilizie, oggetto di ordine di demolizione, siano state realizzate in assenza di titolo edilizio;
– ritenuto che può invocarsi un legittimo affidamento alla conservazione delle opere edilizie abusive se l’Amministrazione si astiene per lungo tempo dall’adottare misure repressive, solo quando la normativa ammetta in via eccezionale il condono di quanto illecitamente realizzato (C.d.S. 20 giugno 2013 n. 3367);
– considerato che la ricorrente si è finora astenuta dall’interporre iniziative finalizzate alla sanatoria delle opere che avrebbero avuto l’effetto di sospendere l’efficacia dell’ordine di demolizione (C.d.S. 13 luglio 2010 n. 988);
– ritenuto che la condotta della ricorrente fa presumere l’assenza, allo stato, del pericolo di un danno grave e irreparabile che, ove esistente, ben avrebbe potuto evitare, sia pure provvisoriamente, in via amministrativa promovendo le predette iniziative;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti indicati in epigrafe.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)