1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ordine di conclusione del procedimento di accertamento di conformità  ex T.U. 380/2001 – Esatto adempimento – Fattispecie
 
2. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privava – Sanatoria – Subprocedimento di autorizzazione sismica – Rapporto tra i procedimenti
 
3. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privava – Sanatoria – In zone a rischio sismico –  Conseguenze sul processo penale

1. In materia di richiesta di permesso di costruire in sanatoria in zona a basso rischio sismico, qualora in sede cautelare il G.A. abbia imposto al Comune di concludere il procedimento senza attendere l’autorizzazione provinciale ex art. 94 TU 380/01, non è elusivo dell’ordinanza cautelare il provvedimento comunale che si limiti ad accertare la conformità  urbanistica dell’immobile senza rilasciare il titolo edilizio in sanatoria.


2. Il procedimento di accertamento della conformità  alla disciplina urbanistica ed edilizia è autonomo funzionalmente e per competenza rispetto a quello riservato alla Provincia ex art. 94 TU 380/2001, attinente invece alla conformità  alla normativa che presiede alla verifica strutturale delle opere realizzate in zone sismiche.


3. Il rilascio del permesso per costruire ha l’effetto di estinguere le violazioni della normativa edilizia ma non quelle della normativa antisismica.
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Vedi Cons. St., sez. VI; ricorso n. 3042 – 2014; ordinanza 28 maggio 2014, n. 2205 – 2014

N. 00142/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00831/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Maria Frigulti, rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Rucireta, con domicilio eletto presso Carmine Rucireta in Bari, via Cognetti N. 25;

contro
Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Dipierro, con domicilio eletto presso Rosa Dipierro in Bari, Lungomare Nazario Sauro 29; Regione Puglia; 
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Di Bello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari Via dante n. 51

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
del silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione alla richiesta di autorizzazione inoltrata alla Provincia di Bari, Servizio Edilizia Sismica, in data 3.7.2012 relativa ad opere realizzate in Monopoli alla via Capozzi 34, 36 e 38;
nonchè per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda sull’istanza in luogo dell’Amministrazione.
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 luglio 2013:
previa emissione di idonea misura cautelare,
del provvedimento prot. n. PG 118163/3.7.2013, con cui l’Amministrazione provinciale ha negato il provvedimento di autorizzazione ex art. 94 TU 380/01, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare, ove occorra, della circolare esplicativa regionale AOO-064 prot. n. 63622/2010,
per l’annullamento parziale, previa adozione di idonee misure cautelari, del provvedimento del Comune di Monopoli n. 1573/2013 a firma del Dirigente dell’Area organizzativa tecnica IV edilizia privata, urbanistica e ambiente,
per la corretta esecuzione ex art. 59 c.p.a. dell’ordinanza del TAR Bari n. 500 del 12 settembre 2013 da parte del Comune di Monopoli.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Bari;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Monopoli;
Vista la domanda di sospensione del provvedimento del Comune di Monopoli n. 1573/2013 e di corretta esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 59 cod. proc. amm.
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Carmine Rucireta, Rosa Dipierro e Lorenzo Dibello;
 

Considerato che con ordinanza cautelare n. 500/2013 questo Tribunale ha prescritto al Comune di Monopoli di concludere il procedimento di sanatoria entro 60 giorni, previo riesame del provvedimento con il quale, investito dalla ricorrente dell’accertamento di conformità  delle opere eseguite senza titolo edilizio, ha comunicato che il rilascio del permesso di costruire è subordinato all’autorizzazione della Provincia di Bari, preposta, per delega della Regione, all’accertamento della conformità  delle opere alla normativa antisismica;
Rilevato che il Comune ha ottemperato all’ordine impartito da questo Tribunale adottando la determinazione dirigenziale n. 1573 del 9 dicembre 2013 che accerta la conformità  alle vigenti disposizioni urbanistiche delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio astenendosi dal valutare gli aspetti strutturali delle stesse opere, essendo il relativo procedimento di competenza della Provincia;
Rilevato che il procedimento di accertamento della conformità  alla disciplina urbanistica ed edilizia è autonomo funzionalmente e per competenza rispetto a quello riservato alla Provincia, attinente alla conformità  alla normativa che presiede alla verifica strutturale delle opere realizzate in zone sismiche;
Rilevato, altresì, che ai sensi dell’art. 94 del d. P.R. n. 380/2001 fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo edilizio, nelle località  sismiche, [¦]non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione;
Ritenuto pertanto che il rilascio del permesso per costruire non permetterebbe comunque alla ricorrente di riprendere i lavori già  sospesi dal Comune prima della determinazione che ne ha accertato la conformità  urbanistica in ottemperanza all’ordine di questo Tribunale, essendo la ripresa, come l’inizio dei lavori edili in zona sismica, subordinata all’autorizzazione della Provincia;
Rilevato inoltre che il rilascio del permesso per costruire ha l’effetto di estinguere le violazioni della normativa edilizia ma non quelle della normativa antisismica (Cass. pen. Sez. III 22 aprile 2004);
Ritenuto infine che, per quanto detto, il rilascio del permesso per costruire, come atto ulteriore rispetto all’accertamento di conformità  già  disposto dal Comune, così come l’adozione di misure cautelari o prescrittive ex art. 59 c.p.a. in relazione al predetto accertamento, non recherebbe alcuna utilità  all’interesse sostanziale della ricorrente che appare, stanti i limiti della cognizione in sede cautelare, tuttora condizionato all’adozione di atti di competenza della Provincia,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare e l’istanza di corretta esecuzione dell’ordinanza n. 500/2013 del TAR Bari sez. III.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)