Processo amministrativo – Tutela cautelare – Domanda – Rinnovazione – Presupposti – Fattispecie

Non può rivestire la natura di “elemento nuovo”, idoneo a chiedere la modifica di provvedimenti cautelari già  decisi, l’esito di un’ordinanza emessa in altro giudizio di cui il ricorrente risulta esser da tempo già  edotto, per averne espressamente chiesto copia al suo difensore (il T.a.r. ha sottolineato che era onere del difensore portare per tempo a conoscenza del proprio assistito l’esito del relativo giudizio, consentendogli così una tempestiva proposizione del ricorso).  
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Vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 19 febbraio 2014, n. 775 – 2014; ric. n. 623 – 2014 

N. 00726/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00711/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

F.I., rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Loiodice e Pasquale Procacci, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Bari, via Nicolai, n. 29;

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Pizzoli, n. 8; Università  degli Studi di Bari; Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca; Regione Puglia; 

nei confronti di
Francesco Mangini; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
della delibera del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria consorziale Policlinico di Bari n. 512 del 15 aprile 2010, recante sospensione (allontanamento) in via definitiva del prof. F. I. dall’attività  assistenziale;
del parere del Comitato dei garanti, reso in data 7.4.2010, ai sensi dell’art. 5 comma 14 d.lgs. n. 517/1999;
quanto ai ricorsi per motivi aggiunti:
(1° atto del 23.12.2010):
della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria consorziale Policlinico di Bari n. 1277 dell’1.12.2010, recante proroga del termine di conclusione del procedimento ex art. 5, comma 14, d.lgs. 517/1999, avviato con delibera n. 966 del 2010 del d.g. del Policlinico;
(2° atto del 21.01.2011):
della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria consorziale Policlinico di Bari n. 1440 del 30.12.2010, recante sospensione cautelare per 12 mesi del ricorrente a conclusione del procedimento ex art. 5, comma 14, d.lgs. 517/1999, avviato con delibera n. 966 del 2010 del D.g. Policlinico;
(3° atto del 21.12.2012):
della delibera del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria consorziale Policlinico di Bari n. 1293 del 9 novembre 2012, recante “esiti del procedimento avviato in applicazione dell’art. 5 comma 14 del d.lgs. 517/99 a carico del prof. I.”, e contenente la sospensione a tempo indeterminato dell’attività  assistenziale ed allontanamento in via definitiva dall’azienda ospedaliera a carico del prof. Inchingolo;
della nota Direttore generale del Policlinico prot. n. 0095000/dg del 9.11.12, recante comunicazione al prof. I. della sospensione a tempo indeterminato dall’attività  assistenziale;
del parere del Comitato dei garanti, reso in data 7.11.2012, ai sensi dell’art. 5 comma 14 d.lgs. n. 517/1999;
della delibera del direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria consorziale policlinico di Bari n. 1388, del 22 novembre 2012, recante rettifica degli esiti del procedimento avviato a carico del prof. Inchingolo, e contenente deconvenzionamento del ricorrente in aggiunta alla sospensione a tempo indeterminato ed allontanamento definitivo;
nonchè, ove occorra,
della nota del Policlinico di Bari 13.08.2012, prot. n. 0069030/dg, recante comunicazione di avvio del procedimento ex art. 5 comma 14 del d.lgs. 517/99;
della delibera del Consiglio di facoltà  di Medicina e chirurgia dell’Università  degli studi di Bari , adottata nella riunione del Consiglio di facoltà  del 26.11.12 e resa esecutiva nella seduta del Consiglio di facoltà  del 17.12.12, con la quale sono stati sospesi gli incarichi di insegnamento chirurgico aventi natura assistenziale.
(4° atto del 24.1.2013)
della nota del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria consorziale Policlinico di Bari, prot. n. 0006445/dg del 22.1.2013, secondo cui nelle more del riesame del procedimento di sospensione del ricorrente, conserva piena efficacia il deconvenzionamento del prof. I. disposto con la delibera del d.g. n. 1293 del 9.11.2012, rettificata da quella n. 1388 del 22.11.2012;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto dal ricorrente;
(5° e 6° atto del 26.4.2013)
della deliberazione del d.g. del Policlinico di Bari n. 260 del 11.3.2013, recante esiti del riesame della deliberazione n. 1293 del 9.11.2012 e che prevede “di riaffermare la decisione assunta con deliberazione n. 1293 del 9.11.12”, ¦ disponendo: “che il prof. F.I., ¦. è cancellato dall’elenco del personale dell’università  di Bari in attività  assistenziale conferito in convenzione ed allontanato definitivamente dall’azienda; 2) che è revocata la delibera del d.g. n. 1355 del 31.10.2000 nella parte in cui conferisce al prof. I. l’incarico di referente chirurgia orale – assistenza disabili; 3) che vengano avviate le procedure affinchè: a) il prof. I. restituisca le somme percepite dal 2001 al 2005 dall’Università di Bari ; b) il prof. I. restituisca la somma di E. 323.490,00 corrispondente ai proventi tra il 2006 ed il 2011 presso Calabrodental;
(7° atto del 26.4.2013)
del parere del Comitato di garanti dell’11.3.13;
 

quanto all’ottavo ricorso per motivi aggiunti depositato il 2 dicembre 2013;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei provvedimenti impugnati con il terzo, il quinto e il sesto ricorso per motivi aggiunti, relativi alla sospensione assistenziale sine die e al deconvenzionamento del ricorrente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori Aldo Loiodice e Lorenzo Derobertis;
 

PREMESSO che parte ricorrente con l’odierno gravame ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva dei provvedimenti impugnati con il terzo, il quinto e il sesto ricorso per motivi aggiunti, relativi alla sospensione assistenziale sine die e al deconvenzionamento del ricorrente;
RITENUTO, preliminarmente, di dover qualificare la domanda di parte ricorrente quale richiesta di modifica dei provvedimenti cautelari già  decisi rispettivamente con ordinanza n. 29 del 18 gennaio 2013, in riferimento al terzo ricorso per motivi aggiunti, e con ordinanza n. 443 del 29 agosto 2013, in relazione al quinto e il sesto ricorso per motivi aggiunti, quest’ultima confermata dal Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4118 del 17 ottobre 2013, ai sensi dell’art. 58 c.p.a.;
CONSIDERATO che non può ritenersi “un elemento nuovo” l’esito di un’ordinanza cautelare dell’anno 2000 pronunciata nell’ambito di un giudizio proposto dinanzi al TAR del Lazio dal medesimo prof. I. unitamente ad altri colleghi medici universitari, peraltro deciso nell’anno 2006, che si assume conosciuta con mail da parte del proprio difensore che peraltro nella stessa mail risulta richiesta dallo stesso ricorrente, come emerge chiaramente dalla frase del difensore: “Le invio come da sua richiesta l’ordinanza n. 9059/2000 su ricorso RG. 17190/00”;
RITENUTO che, comunque, come è noto, era onere del difensore di fiducia portare tempestivamente a conoscenza del proprio assistito l’esito del suddetto giudizio proposto dinanzi al TAR del Lazio e che, conseguentemente, i motivi di cui all’odierno ricorso avrebbero dovuto essere dedotti tempestivamente;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la domanda di modifica dei provvedimenti cautelari adottati in riferimento al terzo, il quinto e il sesto ricorso per motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente al pagamento di complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore di parte resistente, a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P.A..
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)