Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Opere abusive – Fattispecie

Non appaiono sussistere i presupposti per accordare tutela cautelare in una fattispecie di realizzazione, in assenza di titolo legittimante, di una recinzione, dotata di cancello, di dieci metri di lunghezza, composta da una sezione in muratura, di un metro di altezza, con sovrastante struttura metallica alta un metro.

N. 00712/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01537/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2013, proposto da:

Antonio Netti, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Garofalo, Alessandro Garofalo, con domicilio eletto presso Alessandro Garofalo in Bari, via Trevisani n.153;

contro
Comune di Sammichele di Bari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza d’ingiunzione di demolizione e reintegrazione in pristino n. 51, prot. 6614, emessa in data 8.8.2013 dal Responsabile dell’Area Tecnica del Servizio Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata del Comune di Sammichele di Bari, notificata al sig. Netti Antonio in data 8.8.2013, con cui è stato ingiunto al ricorrente di demolire “la recinzione per mt. lineari 10,00, della parte di suolo (riportata in Catasto al Fg. 7 – p. ha 2299) realizzata con un muretto, alto metri 1,09, rivestito con pietra bocciardata di Apricena e sovrastante struttura metallica di metri 1,00, oltre ad un cancello in ferro ancorato a due pilastri, anch˜essi rivestiti con la stessa pietra del muretto”, nonchè di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorchè non conosciuto;
nonchè, ove occorra,
per l’accertamento
dell’intervenuto silenzio-assenso in merito all’istanza di permesso di costruire presentato dal ricorrente in data 14.11.2012
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Alessandro Garofalo;
 

Ritenuto che l’attività  edilizia oggetto dell’odierno contenzioso è stata svolta in assenza di un titolo legittimante;
ritenuto che vada ribadito il principio di legalità ;
ritenuto che non sussista il requisito del fumus;
ritenuto che le spese possano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Spese integralmente compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)