Pubblica sicurezza – Licenze – Circolazione stradale – Patente di guida – Revoca – Natura cautelare – Presupposti

Il provvedimento di revisione della patente di guida, di natural cautelare e non sanzionatoria, essendo mirato a garantire preventivamente la tutela della pubblica circolazione, non richiede necessariamente l’acquisizione di elementi di fatto per la sua adozione, bastando al riguardo la sussistenza di circostanze idonee ad ingenerare dubbi sulla persistenza dei requisiti di capacità  occorrenti per condurre veicoli a motore.

N. 00724/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01497/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2013, proposto da:

Antonio Rinaldi, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Paolo Di Modugno in Bari, via Maggiore Turitto, n. 3;

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 795/INC dèl 05.09.2013, a firma del Direttore, dott. ing. Umberto Volpe nonchè del Responsabile del Procedimento e Direttore Amministrativo, Sig. Aldo Maffia, notificato in data.05.09.2013 ed avente ad oggetto la “REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA “DELLA CATEGORIA B N. U15015989X RINALDI ANTONIO NATO A BARI IL 18/08/1935”, con il quale, in sostanza, si dispone la Sospensione della patente di guida del ricorrente: sino ad avvenuta revisione;
– ove lesivi d’egli interessi del ricorrente, del seguente atto presupposto e connesso : a) la comunicazione n. 130002158 del 07.07.2013 della Polizia Stradale di Gioia del Colle
richiamata ob relationem nel summenzionato diniego, ma non allegata e giammai resa nota e/o notificata al sig. Rinaldi;
– nonchè di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra ed ove lesivi degli interessi dei ricorrente, eventuali relazioni istruttorie endoprocedimentali, la proposta del responsabile del procedimento ecc., con riserva di formulare in merito appositi motivi aggiunti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori Giacomo Tarantini e Giovanni Cassano;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso, tenuto conto in particolare che la revisione della patente di guida, disciplinata dall’art. 128 del d.lg. n. 285 del 1992, è un provvedimento privo di valenza sanzionatoria e con natura preminentemente cautelare, di presidio della sicurezza della circolazione e, in quanto tale, esso non deve essere basato su comprovati elementi di fatto, risultando sufficiente per la sua adozione l’esistenza di circostanze in grado di mettere in dubbio l’idoneità  fisico – psichica, ovvero tecnica alla guida;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che il provvedimento di revisione della patente di guida oggetto di gravame appare giustificato;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)