Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Opere abusive – Sanatoria – Soprintendenza – Parere – Difformità  rispetto al titolo abilitativo originario – Istruttoria – Necessità   – Fattispecie

E’ da sottoporre ad istruttoria, in quanto appare privo di giustificazione, il parere della Soprintendenza che, in un procedimento di sanatoria,  imponga la realizzazione di una veranda avente dimensioni ridotte rispetto a quelle previste nell’originario titolo edilizio (fattispecie di realizzazione di una veranda in difformità  dal permesso di costruire rilasciato per l’ampliamento).

N. 00720/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01523/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2013, proposto da:

Gian Giacomo Valentini, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, n.150;

contro
Comune di Polignano a Mare; 
Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba,Fg, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n.97, è domiciliata ex lege; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) dell’autorizzazione paesaggistica n.41/C in data 12.7.2013, notificata il 30.7.2013, rilasciata dal Dirigente della Struttura Urbanistica ed Edilizia del Comune di Polignano a Mare nell’ambito del procedimento di sanatoria ex art.36 T.U. Edilizia relativo ad alcune opere realizzate dal sig. Valentini
in difformità  dal titolo assentito, nella parte in cui il suindicato rilascio è condizionato all’ottemperanza da parte dell’odierno ricorrente alle prescrizioni “…riportate nel parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari prot. 8549 dell’11.06.2013 e nel parere della Commissione locale per il paesaggio espresso nella seduta del 26.2.2013…”;
b) del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari prot. 8549 dell’11.06.2013;
c) ove occorra, della nota prot. 26418/2013 in data 29.10.2013 a firma del Responsabile della Struttura Edilizia ed Urbanistica del Comune di Polignano a Mare;
d) di tutti gli altri, atti ai predetti connessi, consequenziali e presupposti, ancorchè non conosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba,Fg;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Gennaro Notarnicola e Lucrezia Principio;
 

Rilevato che il ricorrente ha realizzato (benchè in difformità  dall’originario titolo edilizio n.112/2012) degli interventi (verande) per cui ha chiesto sanatoria;
rilevato che l’intervento già  assentito contemplava un ampliamento delle verande in questione;
rilevato, ancora, che la Soprintendenza, nel rilasciare la prescritta autorizzazione, ha imposto come prescrizione rilevante in questa sede, la realizzazione delle verande con dimensioni inferiori a quelle già  assentite con il titolo n.112/2012;
rilevato che, a fronte del già  rilasciato permesso di costruire che comunque consentiva un ampliamento, la prescrizione delle più ridotte dimensioni non risulta in alcun modo giustificata;
ritenuto, pertanto, necessario chiedere alla Soprintendenza specifici e motivati chiarimenti sul punto, che indichino le ragioni della prescrizione imposta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione a carico della Soprintendenza di Bari- Foggia, ordinando il deposito della relazione entro il 20.2.2014.
Rinvia all’udienza camerale del 5.3.2014.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)