Edilizia e urbanistica- Attività  edilizia privata – SCIA – Per tensiostruttura amovibile – Fattispecie

àˆ passibile di sospensione cautelare il provvedimento del Comune che inibisca la prosecuzione dell’attività  all’interno di una tensostruttura amovibile, rigettando una SCIA presentata dal privato, per aver ritenuto necessario il permesso di costruire: infatti, la necessaria temporaneità  del provvedimento autorizzativo può essere garantita prevedendo la  soluzione di continuità  tra le varie autorizzazioni, non certo   imponendo l’acquisizione del permesso di costruire per un’opera oggettivamente precaria.

N. 00718/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01468/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2013, proposto da:

Ermanno Vincenzo Bellucci, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso Giuseppe Romito in Bari, via Crispi, n.6;

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Cuocci Martorano, Rossana Monica Danzi, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, n. 33; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Dirigente del Settore politiche attività  di sviluppo ing. Sebastiana Longano prot. 0041229, del 19.07.2013 notificato il 22.07.2013, avente ad oggetto “Segnalazione certificata inizio attività  per lo spettacolo viaggiante prot. 3788 del 21.06.2013” in forza del quale si comunica il divieto di prosecuzione dell’attività ,
nonchè ove occorra
per l’annullamento della nota prot. 41208 del 19.07.2013 notificata il 27.05.2013, con la quale il Dirigente del settore edilizia pubblica e privata ing. Sebastiana Longano ha espresso parer negativo per l’installazione delle tensostruttura in quanto soggetta a permesso di costruire, nonchè della nota di conferma prot. 50811 del 18.09.2013 e di ogni altro atto presupposto e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Barletta;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Maurizio Savasta e Domenico Cuocci Martorano;
 

Rilevato che il ricorrente ha, con SCIA protocollata il 21.6.2013, segnalato l’inizio di attività  di spettacolo viaggiante a mezzo di allestimento temporaneo di tendostruttura;
rilevato che il comune resistente, con il provvedimento impugnato (ed il presupposto parere negativo) ha inibito la prosecuzione dell’attività , ritenendo l’installazione della struttura amovibile, assoggettata a permesso di costruire (in considerazione del legame al suolo non precario e di fatto prolungato nel tempo, v. memoria di costituzione pag. 3);
ritenuto che la SCIA presentata ha riguardo ad un periodo di tempo limitato (dal 24.6.2013 al 20.4.2014);
ritenuto, pertanto, che il presupposto della temporanea installazione è rispettato;
ritenuto, inoltre, che, laddove il Comune voglia garantire la condivisibile esigenza di escludere un legame di fatto non precario, deve richiedere che vi sia soluzione di continuità  tra le reiterate installazioni e che questo sia lo strumento idoneo a garantire il fine perseguito;
ritenuto, conclusivamente, che il richiesto permesso di costruire sia strumento giuridico sovrabbondante rispetto al fine perseguito e, dunque, sussiste il denunciato eccesso di potere;
ritenuto, dunque, che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
ritenuto che le spese possano essere integralmente compensate in ragione della particolarità  e della novità  della questione esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:
a) sospende gli atti in epigrafe indicati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la secondo udienza pubblica del mese di gennaio 2015, secondo calendario da determinarsi.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)