Processo amministrativo – Giudizo cautelare –  Istanza sospensione  provvedimento impugnato – Effetto di arresto del procedimento – Conseguenze

Non può essere disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento di convocazione della riunione di una conferenza di servizi (al fine di conseguire il parere del Ministero competente), qualora la misura invocata possa avere l’unico effetto, non favorevole alla ricorrente, di arrestare il procedimento. 

N. 00688/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01499/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2013, proposto da:

Biwind s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Antonio Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, alla via Piccinni n. 210;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale al lungomare N. Sauro n. 31; Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici Province di Bari e Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato Bari e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97; Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della nota del Servizio Energia della Regione Puglia, prot. n.8243 del 21 ottobre 2013, con la quale “si convoca per il giorno 9.12.2013 la riunione della conferenza di servizi al fine di acquisire in maniera definitiva il parere del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari Barletta Andria Trani e Foggia, e di valutarne la rilevanza ai fini della definizione del procedimento in oggetto”;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e della Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici Province di Bari e Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia; Tiziana Colelli; Lucrezia Principio;
 

Considerato che, attesa la natura dell’atto impugnato, la misura cautelare invocata non gioverebbe alla società  ricorrente perchè avrebbe come unico effetto l’arresto procedimentale;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)